Ricorso improcedibile su sanzioni a compagnie di navigazione per veicoli nelle Eolie (TAR Sicilia n. 1118 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso diretto avverso un atto amministrativo a contenuto generale, privo di autonoma capacità lesiva, non è soggetto al termine decadenziale e diviene improcedibile quando l’atto presupposto e quello applicativo abbiano esaurito i loro effetti per il decorso del termine di vigenza. La sopravvenuta carenza di interesse impedisce il sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Per l’accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori occorre la dichiarazione di interesse resa nelle forme e nei termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm., non essendo sufficiente la manifestazione orale in udienza.
Il Fatto
Il Presidente della Regione Siciliana, con proprio decreto, ha vietato per la stagione estiva lo sbarco e la circolazione nelle isole del Comune di Lipari dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti, prevedendo deroghe e stabilendo, all’art. 4, la facoltà del Comune di deliberare sanzioni a carico delle compagnie di navigazione che emettano biglietti per veicoli privi della documentazione comprovante l’ammissione alla deroga.
Il Comune ha quindi adottato la delibera di Giunta con cui ha istituito la sanzione, determinandone gli importi e individuando le compagnie quali soggetti trasgressori autonomi. La società di navigazione ha impugnato la delibera, il decreto presidenziale nella parte relativa all’art. 4, la delibera di Giunta presupposta e la nota della Prefettura, proponendo poi motivi aggiunti avverso la nota comunale di riscontro alla richiesta di chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto, secondo l’ordine delle questioni processuali, l’eccezione di irricevibilità del ricorso nella parte relativa al decreto presidenziale e alla nota prefettizia, ritenendola infondata. L’art. 4 del decreto si limita a prevedere una facoltà del Comune, senza definire misura delle sanzioni, obblighi specifici, presupposti della violazione e modalità di accertamento: la lesione si attualizza solo con l’atto applicativo a valle.
Quanto alla nota prefettizia, essa ha natura meramente consultiva e non vincolante, come si desume dall’art. 8, comma 1, cod. strada, che richiede il parere della prefettura ma attribuisce al Presidente della Regione la facoltà, non l’obbligo, di adottare il divieto. L’atto non era dunque soggetto al termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm.
È accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e del Ministero dell’Interno – Prefettura di Messina. In Sicilia l’attività amministrativa di rilevanza esterna fa capo ai singoli Assessorati, sicché il ricorso andava notificato all’Assessorato competente: il vizio è però sanato per raggiungimento dello scopo, essendosi l’Avvocatura costituita anche per l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, legittimato passivo in relazione al decreto presupposto. La Prefettura, avendo espresso solo un punto di vista non vincolante, è estromessa.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione della nota prefettizia, priva di autonoma capacità lesiva. Nel merito, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse: gli atti impugnati hanno esaurito i loro effetti al termine del periodo di vigenza, anteriore alla trattazione del merito. Il giudice non può sindacare un potere amministrativo eventuale e futuro, in coerenza con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
In assenza di rituale dichiarazione di interesse ai fini risarcitori, resa solo oralmente in udienza e dunque in violazione dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio non procede all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.