Variante generale al PRG e cessione gratuita del 50% delle aree (TAR Sicilia n. 920 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni di adozione e approvazione di una variante generale al P.R.G. sono impugnabili da chi alleghi le concrete ricadute lesive sulla propria proprietà, non bastando la mera vicinitas. L’introduzione di meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, con cessione gratuita di una quota delle aree, non integra una forzosa ablazione della proprietà quando la loro applicazione è rimessa alla libera scelta dell’interessato. L’art. 20 delle N.T.A. del Piano paesaggistico, nel consentire le varianti finalizzate ad attività produttive nelle aree di tutela di livello 1, non preclude al Comune di riclassificare in una variante generale le zone già agricole. La mancata contestualità tra prescrizioni esecutive e P.R.G. è superata dall’art. 102 l.r. Sicilia n. 4/2003, di interpretazione autentica dell’art. 2 l.r. n. 71/1978. Il sovradimensionamento degli standard richiede motivazione adeguata, ma il sindacato del giudice amministrativo resta di carattere estrinseco.

Il Fatto

Una società, proprietaria di numerosi terreni nel territorio comunale, ha impugnato la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 6 agosto 2024, con cui è stata adottata la variante generale al P.R.G. ai sensi dell’art. 53, comma 1, l.r. Sicilia n. 19/2020, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui la delibera di Giunta n. 192 del 16 luglio 2024 e la delibera consiliare n. 38 del 12 aprile 2019.

La variante ha modificato la destinazione d’uso di numerose particelle, riconducendole in Z.T.O. “F”, in zona “Fm1.a” — con obbligo di cessione gratuita del 50% delle aree — in zona mista “CMb.3” e sottoponendone altre a vincolo localizzativo “Strade di progetto”. La società ha dedotto la violazione delle prescrizioni del Piano paesaggistico e del parere della Soprintendenza, il contrasto con la l.r. n. 71/1978, l’illegittimo ricorso agli istituti perequativi, la violazione degli standard del D.M. n. 1444/1968, la reiterazione del vincolo espropriativo e il difetto di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di interesse. La legittimazione della ricorrente emerge dalla documentazione prodotta e l’impugnazione non riguarda la perdita della destinazione di zona “B”, ma l’introduzione di destinazioni più gravose, come la cessione gratuita di metà delle aree, che integrano un pregiudizio concreto e attuale ai sensi della giurisprudenza sulla vicinitas qualificata.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 20 delle N.T.A. del P.P.R., nel prevedere che le varianti siano finalizzate ad attività produttive, si riferisce alle varianti particolareggiate e non impedisce all’Ente di riclassificare in una variante generale le aree già qualificate come “E”. Né il parere della Soprintendenza né quello della Commissione Tecnica Specialistica n. 141 del 4 aprile 2025 hanno rilevato incompatibilità con il Piano paesaggistico.

La censura sulla mancanza di prescrizioni esecutive è superata dall’art. 102 l.r. Sicilia n. 4/2003, che esclude l’obbligo di adozione contestuale, richiamato dal C.G.A.R.S., parere n. 1278 del 2013. Quanto all’applicazione degli istituti perequativi, il Collegio richiama Cons. Stato n. 6627 del 2020 e Cons. Stato n. 4321 del 2012: la natura facoltativa dei meccanismi esclude l’ablazione forzosa della proprietà e la loro copertura è rinvenuta nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1-bis, e 11 della legge n. 241/1990.

Sul sovradimensionamento degli standard, la motivazione è adeguata. Il parere della Commissione Tecnica Specialistica e la relazione tecnica illustrano il dimensionamento dei servizi e la scelta di acquisire gratuitamente aree in misura superiore ai minimi per migliorare la qualità urbana. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e limitato a palesi profili di illogicità.

Infine, la percentuale di cessione non è fissa: per le zone “CMb.3” è stata ridotta al 25%, il che smentisce l’assunto di scelte indifferenziate. La reiterazione del vincolo espropriativo non richiede la contestuale determinazione dell’indennizzo, come si ricava dall’art. 39 d.P.R. n. 327/2001. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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