Giudicato amministrativo: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 711 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione del giudicato formatosi su un titolo esecutivo nei confronti di un ente pubblico non economico, il termine di 120 giorni previsto dalla legge speciale decorre dalla notificazione della sentenza che ha reso definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario al pagamento, assegnando un termine di 90 giorni e nominando, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata quando, in ragione del tempo effettivamente trascorso, risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con cui il Tribunale civile aveva ingiunto a un’istituzione di pubblica assistenza e beneficenza di pagare una somma lorda di poco inferiore ai sessantamila euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto.
L’opposizione proposta dall’ente era stata rigettata con sentenza che ha confermato il decreto dichiarandolo definitivamente esecutivo. L’ente non si è costituito nel giudizio amministrativo; la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso muovendo da un dato pacifico: la sentenza che, rigettata l’opposizione, ha confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo è stata notificata presso la sede dell’ente ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario competente.
Da quella notificazione il Collegio ha fatto decorrere il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. L’ente intimato non ha dimostrato alcun adempimento nel periodo considerato, né ha contestato l’obbligo di pagamento.
Ne è derivata la declaratoria dell’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha esclusa. La decisione si fonda su una valutazione di equità: in considerazione del tempo concretamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, la misura è apparsa manifestamente iniqua. Il rigetto non incide sull’obbligo di esecuzione, ma solo sulla misura coercitiva accessoria.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune territorialmente competente, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria professionalità. Il commissario si insedia su richiesta della parte corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione. La motivazione precisa i compiti: allocazione della somma in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale dei fondi; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono causa legittima di impedimento. Il compenso è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.