Pianta organica farmacie: revisione con dati anagrafici comunali e zona estesa (TAR Sicilia n. 686 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione della pianta organica delle farmacie, il Comune può esercitare la facoltà di revisione anche prima della pubblicazione definitiva dei dati ISTAT, fondandosi sulle risultanze anagrafiche, poiché la pubblicazione delle rilevazioni statistiche non riveste valore costitutivo e l’inerzia dell’istituto non può comprimere l’interesse pubblico alla continuità del servizio farmaceutico. Il rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti stabilito dall’art. 1, comma 2, legge n. 475/1968 si calcola sulla popolazione comunale complessiva e non sulla popolazione ricadente nella singola circoscrizione, sicché è conforme alla norma la concentrazione di più sedi in zone maggiormente frequentate. In sede di revisione, il Comune gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità manifesta o inesatta acquisizione dei fatti; nel bilanciamento degli interessi, la convenienza economica del farmacista recede di fronte al preminente interesse pubblico all’equa distribuzione del servizio.
Il Fatto
Due società titolari delle uniche farmacie operative nel territorio di un Comune siciliano hanno impugnato la delibera consiliare con cui l’ente ha approvato la revisione della pianta organica per il biennio 2022-2023, istituendo una terza sede farmaceutica e definendone la circoscrizione in modo da comprendere sia la frazione costiera sia parte del centro urbano, dove si trovano le sedi delle ricorrenti. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il parere dell’ASP provinciale che aveva invitato a estendere il nuovo perimetro al centro urbano per favorire il buon esito dei futuri interpelli.
Con motivi aggiunti le ricorrenti hanno poi gravato la successiva delibera che, per il biennio 2025-2027, ha confermato il medesimo assetto pianificatorio. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, l’Amministrazione regionale il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la correttezza dell’esercizio della propria discrezionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione regionale, essendo stato impugnato un provvedimento adottato dal solo Comune, e dichiara la cessazione della materia del contendere sull’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., avendo la struttura sanitaria osteso la documentazione richiesta.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la cornice normativa di riferimento. L’art. 1, comma 2, legge n. 475/1968 fissa il rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti e consente l’apertura di una ulteriore sede quando la popolazione eccedente supera il 50 per cento del parametro; l’art. 2 demanda al Comune l’identificazione delle zone, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale, per assicurare l’equa distribuzione e l’accessibilità del servizio anche nelle aree scarsamente abitate. L’art. 5, comma 1, legge n. 362/1991 abilita alla nuova determinazione delle circoscrizioni quando siano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, anche senza variazioni del numero complessivo degli abitanti.
Sulla dedotta violazione del parametro demografico, il Collegio rileva che la pubblicazione delle rilevazioni ISTAT non ha valore costitutivo: la revisione può essere anticipata quando il ritardo nella pubblicazione rischi di compromettere la continuità di un servizio pubblico essenziale. L’art. 48 d.P.R. n. 223/1989 affida del resto all’ufficiale di anagrafe le rilevazioni sulla popolazione residente, secondo le istruzioni dell’istituto di statistica. Nel caso concreto, le stime della perizia di parte risalivano a epoca anteriore e, in applicazione del principio tempus regit actum, erano inattuali: l’onere di dimostrare l’erronietà dei dati comunali non risulta assolto.
Il Tribunale respinge poi la tesi secondo cui la terza sede, collocata nel centro urbano, violerebbe la proporzione di una sede ogni 3.300 residenti. La norma — come affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 5200 del 2023 — riferisce il rapporto alla popolazione comunale complessiva, non a quella della singola circoscrizione: ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio, e rientra nella discrezionalità dell’ente consentire una relativa concentrazione di farmacie in zone frequentate anche da non residenti.
Quanto alla pretesa contraddittorietà rispetto alla precedente proposta del RUP, il Collegio osserva che già la prima delibera aveva rinviato la perimetrazione costiera proprio all’esito del parere dell’ASP, che aveva suggerito di annettere parte del centro urbano per l’ottimizzazione del servizio e il buon esito degli interpelli. Il recepimento di tale indicazione non integra eterogenesi dei fini, poiché la prolungata vacanza della sede costiera evidenzia la non rispondenza del precedente perimetro all’interesse pubblico. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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