Sottosuolo stradale demaniale inusucapibile e demolizione legittima nell’opera pubblica (TAR Sicilia n. 390 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sottosuolo di una strada pubblica appartiene al proprietario del suolo e, quando il suolo è demaniale, assume natura demaniale ai sensi dell’art. 840 cod. civ. I beni demaniali sono inalienabili e inusucapibili, non potendo formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti di legge (art. 823 cod. civ.). Il possesso protratto di un bene demaniale è giuridicamente irrilevante, perché il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto (art. 1145 cod. civ.). Ne consegue che il privato non può vantare alcun diritto sui manufatti insistenti sul sottosuolo demaniale e la loro demolizione nell’ambito di un’opera pubblica non integra ablazione illegittima, ma legittimo esercizio del potere di ripristino della legalità.

Il Fatto

La ricorrente, un’associazione sportiva titolare di locali adibiti a depositi, spogliatoi e uffici situati al di sotto del marciapiede di un viale cittadino, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di un intervento di rigenerazione urbana, unitamente agli atti presupposti e connessi.

Il progetto prevede la demolizione di un cavalcavia e la realizzazione di una rampa di collegamento che comporterebbe l’ablazione dei manufatti della ricorrente. Quest’ultima ha prospettato come sufficiente una traslazione della rampa di pochi metri, invocando il principio di proporzionalità e lamentando l’avvio della procedura espropriativa in assenza di comunicazione e di piano particellare.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Tribunale ha accolto l’istanza di estromissione delle Amministrazioni statali e regionali intimate, rilevando il loro difetto di legittimazione passiva. Il ruolo di tali soggetti si esaurisce nel finanziamento dell’opera o nella gestione di aree non interessate dalla controversia, restando estraneo all’esercizio del potere sfociato negli atti impugnati.

Nel merito, il Collegio ha esaminato con priorità la censura sulla titolarità dei beni destinati alla demolizione, ritenendola assorbente. Il passaggio decisivo riguarda la natura giuridica dell’area: poiché il suolo in questione è una strada pubblica con relativo marciapiede, appartiene al demanio stradale comunale e, per l’art. 840 cod. civ., anche il sottosuolo segue tale natura.

Il Tribunale ha poi richiamato il regime dei beni demaniali. L’art. 823 cod. civ. ne sancisce l’inalienabilità, mentre l’art. 1145 cod. civ. stabilisce che il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto. Su questa base, il Collegio ha escluso ogni possibilità di usucapione, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui la natura demaniale del bene è di per sé sufficiente a impedirne l’acquisto a titolo originario. La durata ultradecennale del possesso non incide sulla titolarità giuridica.

Conseguentemente, le doglianze sulla mancata espropriazione e sulla lesione del diritto di proprietà sono state rigettate come manifestamente infondate, con assorbimento delle restanti censure articolate nel medesimo motivo.

Quanto alla dedotta difformità tra progetto esecutivo e proposta vincitrice del concorso di progettazione, il TAR ha qualificato le modifiche come fisiologico sviluppo della progettazione, frutto di scelte tecniche non manifestamente illogiche. Le censure sui tempi della verifica e della validazione sono state respinte richiamando l’art. 42 d.lgs. n. 36/2023 e l’allegato I.7, che ammettono la verifica in parallelo allo sviluppo dei livelli progettuali. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e compensazione verso le Amministrazioni estromesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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