Niente risarcimento per scuola senza PDP in mancanza di diagnosi DSA (TAR Sicilia n. 367 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, ex art. 2043 cod. civ., per l’omessa predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato presuppone la prova della condotta antigiuridica, dell’elemento soggettivo, del nesso causale e del danno. In assenza di una diagnosi di DSA, la redazione del PDP è mera facoltà del Consiglio di classe e richiede la piena collaborazione e il consenso della famiglia. La scuola non è pertanto colpevolmente inerte se, di fronte a difficoltà di apprendimento non ancora certificate, adotta misure informali di personalizzazione della didattica. Il danno non patrimoniale non può ritenersi in re ipsa e va specificamente allegato e provato, non essendo sufficienti deduzioni generiche.
Il Fatto
I genitori di uno studente iscritto al primo anno di un istituto tecnico industriale impugnano il verbale di scrutinio finale che ne ha disposto la non ammissione alla classe successiva, insieme ai verbali del Consiglio di classe dell’anno scolastico 2023/2024. Lo studente presentava difficoltà di apprendimento sin dall’inizio dell’anno; la famiglia aveva segnalato la precedente assegnazione di un insegnante di sostegno e aveva richiesto all’ASP una valutazione nell’ambito dei protocolli per gli studenti in condizioni di DSA. La scuola non ha attivato alcun Piano Didattico Personalizzato.
La diagnosi dell’ASP interviene solo il 19 giugno 2024, dopo gli scrutini, attestando una condizione per la quale il GLO redige un Piano Educativo Individualizzato provvisorio per l’anno successivo, mantenendo ferma la bocciatura. I ricorrenti propongono motivi aggiunti chiedendo l’ammissione alla classe seconda e, in subordine, il risarcimento dei danni. Nelle more, lo studente frequenta con profitto la classe prima nell’anno 2024/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’anno scolastico 2024/2025 è concluso e che l’atto impugnato ha esaurito i suoi effetti: un eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità concreta. Il ricorso introduttivo è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il giudizio prosegue sull’accertamento dell’illegittimità ai fini della domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. Il Tribunale esamina la legge n. 170/2010, che all’art. 3 subordina la diagnosi dei DSA ai trattamenti specialistici del Servizio sanitario nazionale, comunicati dalla famiglia alla scuola, e all’art. 5 riconosce i provvedimenti dispensativi e compensativi agli studenti con diagnosi. Nel caso concreto, per l’intero anno scolastico non vi era alcuna diagnosi di DSA né alcuna certificazione sanitaria prodotta dalla famiglia: la richiesta di valutazione all’ASP, avviata a settembre 2023, si è conclusa solo dopo gli scrutini.
La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 hanno esteso la personalizzazione della didattica anche agli alunni con bisogni educativi speciali non certificati. Tuttavia, in assenza di diagnosi formale, la redazione del PDP resta una facoltà del Consiglio di classe e richiede la piena collaborazione e il consenso della famiglia, dei quali non v’è prova in atti. L’Amministrazione ha documentato la convocazione dei genitori per concordare le modalità di intervento, non formalizzate per cause non imputabili alla scuola.
Non è dunque dimostrata, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., una colpevole inerzia dell’Istituto. Le misure informali adottate — mentoring, interrogazioni programmate, strumenti compensativi — non contestate dai ricorrenti, dimostrano l’assenza di un atteggiamento inerte e rappresentano quanto esigibile in assenza di diagnosi. La reale natura del disturbo, emersa solo con la certificazione dell’ASP, configura una condizione richiedente strumenti più incisivi del PDP, segnatamente un PEI e un insegnante di sostegno. Il nesso causale difetta altresì sotto il profilo della causalità adeguata: anche l’adozione di un PDP non sarebbe stata sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi.
La domanda risarcitoria è respinta anche per mancata prova del danno. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e richiede allegazione e prova specifiche, secondo il principio di Cass. SS.UU. n. 26972/2008, non essendo sufficienti deduzioni generiche. Il danno patrimoniale da mancato guadagno è meramente ipotetico; il rimborso dei costi di mantenimento costituisce obbligo genitoriale; la perdita di chance esige la prova di una concreta occasione perduta. L’istanza istruttoria è respinta perché non necessaria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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