Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 495 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è competente a dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che ha accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato entro il termine assegnato dal Tribunale. Il persistente inadempimento giustifica la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al beneficio economico di € 500,00 annui per la formazione, tramite la carta elettronica del docente, condannando il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. Il giudicato si è formato il 2 dicembre 2024, come attestato dalla cancelleria.
I creditori hanno quindi convenuto il Ministero dinnanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza del titolo giudiziale e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. È stata altresì richiesta la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per l’identità della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Sul piano dell’ammissibilità, la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale; risulta inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, non emergendo dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e secondo i termini del titolo civile, ordinando di mettere a disposizione la carta del docente ed effettuare il pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario; è disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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