Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Toscana n. 494 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del personale docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato quando risulti che il titolo è passato in giudicato, è stato notificato e sono inutilmente decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza giustifica la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Due ricorrenti, docenti, hanno convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e con cui il Ministero era stato condannato al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le creditrici hanno chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta che provvedesse in sostituzione dell’Amministrazione. È stata altresì richiesta la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero si è costituito con memoria di stile in una sola delle due cause, riunite in ragione dell’identità della sentenza da ottemperare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per l’identità della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, e li ha dichiarati ammissibili. Dagli atti risultava che la sentenza era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del giudice del lavoro, ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale.
Sul piano del rito, il Collegio ha verificato l’inutilmente decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il superamento di tale termine, previsto per le Amministrazioni e gli enti pubblici non economici, integra la condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, non risultando dagli atti che la sentenza fosse stata eseguita, il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti e nei termini indicati nella sentenza civile, ordinando di mettere a disposizione la carta del docente e di effettuare il pagamento delle annualità omesse, oltre interessi, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, chiamato a provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il ritardo maturato ha inoltre giustificato la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ha infine disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.
Nota della Redazione
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