Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro tramite commissario ad acta e (TAR Toscana n. 304 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza, munita dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., sia stata notificata all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della domanda, ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il ritardo nell’esecuzione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 300 del 21 maggio 2024 della Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento di un importo complessivo per ciascuno di essi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato, non si è costituito. I ricorrenti hanno domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con spese distratte in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. La sentenza ottemperanda, munita dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., risulta notificata al Ministero presso la sede reale il 30 maggio 2024 ed è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria della Corte di Appello.

È inoltre decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Sussistono, pertanto, i presupposti per l’ottemperanza.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, con esclusione della condanna alle spese di lite ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In relazione alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Per il caso di persistente inottemperanza, alla scadenza del termine assegnato è stato nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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