L’astreinte non è automatica nel giudizio di ottemperanza contro la P.A. debitrice (TAR Veneto n. 450 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il potere discrezionale del giudice amministrativo in ordine all’applicazione della misura dell’astreinte, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non è vincolato all’accertamento dell’inadempimento, ma esige una verifica concreta dei presupposti. Fra le “altre ragioni ostative”, distinte dal limite della manifesta iniquità, rientrano le peculiari condizioni del debitore pubblico, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Tali circostanze possono essere valutate anche quali fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. e giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora. L’ammissibilità astratta dell’istituto non comporta, di per sé, la sua applicazione automatica.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del Tribunale di Treviso l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma stabilitasi per gli anni scolastici dal 2019 al 2023. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Poiché l’obbligo è rimasto ineseguito, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta e, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Richiama l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è fondato, poiché l’inadempimento non è contestato. Il Tribunale condanna quindi l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo, costituendo la carta elettronica e accreditando la somma stabilita, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e con ulteriore termine di sessanta giorni; non liquida alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La parte più significativa riguarda il rigetto della domanda di astreinte. Il Collegio richiama Cons. St., Ad. Plen., n. 15/2014, secondo cui l’istituto non incontra preclusioni astratte nei confronti della P.A. inadempiente, ma la specialità del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive o locupletazioni eccessive impongono una verifica concreta dei presupposti e una graduazione discrezionale dell’importo. Alla manifesta iniquità si aggiunge, in modo autonomo, il limite della sussistenza di altre ragioni ostative.
Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano tali ragioni ostative e giustificano la mancata condanna. Il Tribunale richiama sul punto TAR Lazio, sez. III, n. 9022/2018, TAR Lazio, sez. II, n. 3101/2018 e TAR Campania, sez. VII, n. 3836/2018, precisando che siffatte circostanze assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., quali fatti notori. La domanda di penalità di mora è quindi respinta. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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