La mancata pubblicizzazione dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio-assenso (TAR Veneto n. 1669 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 si forma anche quando l’attività oggetto del provvedimento richiesto non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, in ragione della finalità di semplificazione perseguita dal legislatore. L’inosservanza dell’onere pubblicitario dell’istanza, previsto dall’art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è impeditiva della formazione del titolo tacito, trattandosi di adempimento procedimentale la cui omissione concorre a qualificare l’inerzia dell’amministrazione. L’omessa pubblicizzazione non produce effetti vizianti, configurando una mera irregolarità procedimentale, e non determina l’annullabilità del titolo quando l’amministrazione dimostri che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Inoltre, l’impianto di telecomunicazione, qualificato come opera di urbanizzazione primaria, è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e può essere localizzato anche in prossimità di aree residenziali, essendo essenziale la capillarità della copertura del territorio.
Il Fatto
Alcuni residenti della frazione di Pilastro del Comune di Orgiano hanno impugnato il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione unica presentata dai gestori di telefonia mobile per la realizzazione di una stazione radio base 5G, nell’ambito del progetto PNRR “Italia 5G”, in area prossima alle loro abitazioni e all’edificio scolastico. I ricorrenti hanno dedotto la mancata pubblicizzazione dell’istanza, la mancata valutazione di siti alternativi e l’omessa convocazione della conferenza di servizi. Il Comune e le società controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse e, nel merito, la correttezza del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni processuali, stante l’infondatezza nel merito delle censure, applicando il principio della ragione più liquida. In riferimento al primo motivo, la sentenza richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il silenzio-assenso si forma anche in presenza di irregolarità procedimentali, poiché l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore non tollera l’opposizione di ostacoli alla consumazione del titolo tacito. L’inosservanza dell’onere pubblicitario non è impeditiva della formazione del silenzio-assenso, trattandosi di adempimento la cui omissione qualifica l’inerzia dell’amministrazione, ma non vizia il titolo. La mancata pubblicizzazione dell’istanza integra oggi una mera irregolarità non viziante, come confermato dalla novella di cui all’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, introdotta dalla legge n. 182/2025, che esclude espressamente l’annullabilità del titolo.
Nel caso concreto, il Comune aveva pubblicato i dati essenziali dell’intervento sul portale “Impresa in un Giorno” per novanta giorni e la delibera di Giunta n. 89/2023 sull’albo pretorio, circostanze che hanno indotto il Collegio a ritenere adeguatamente pubblicizzata la realizzazione dell’impianto. Quanto al secondo motivo, relativo alla scelta localizzativa, la Corte ha affermato che l’impianto, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria, può essere posizionato in ogni area del territorio comunale, anche in prossimità di zone residenziali, in virtù del principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti di reti pubbliche di comunicazione. Trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, la localizzazione è “disposta” in base alla posizione dei pixel delle aree bianche, senza margini di discrezionalità per l’amministrazione, e non è subordinata alla verifica dell’assenza di siti alternativi. La scelta localizzativa era stata compiuta con la delibera di Giunta n. 89/2023, non tempestivamente impugnata, e il parere radio-protezionistico dell’ARPAV non era stato oggetto di censure specifiche.
Infine, il terzo motivo è stato respinto poiché la partecipazione alla conferenza di servizi presuppone che l’amministrazione sia titolare di un potere da esercitare in quella sede. Nel caso di specie, le disposizioni del PATI non erano preclusive e non risultavano pretermessi poteri normativamente attribuiti alla Regione o ai Comuni aderenti. Il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 è tendenzialmente unico e assorbe ogni giudizio di conformità, senza richiedere l’acquisizione di pareri non previsti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.
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Nota della Redazione
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