Contributi emergenziali esclusi per immobile con destinazione d’uso difforme (TAR Veneto n. 482 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione dall’accesso ai contributi emergenziali prevista per i fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza o in difformità del titolo abilitativo, opera anche quando la difformità consista nel solo mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, ossia nell’utilizzazione concreta diversa da quella assentita, a prescindere dall’esecuzione di opere edilizie materiali. Il mutamento di destinazione d’uso non assentito integra un illecito urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23 ter del d.P.R. n. 380 del 2001, con la conseguenza che l’uso difforme impedisce la concessione del beneficio ove non risulti conseguito, alla data dell’evento, un titolo in sanatoria. La documentazione comprovante l’uso commerciale di fatto, ivi comprese la classificazione catastale, le utenze e la tariffazione dei rifiuti, non sana né sostituisce il necessario titolo edilizio. È inammissibile la riqualificazione in corso di giudizio dell’istanza di contributo, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nella scelta del titolo di beneficio.

Il Fatto

La società ricorrente, operante come tour operator, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Venezia, quale struttura di supporto post emergenza, ha respinto la domanda di contributo per l’immediata ripresa dell’attività economica a fronte dei danni patiti per l’eccezionale evento di alta marea del 12 novembre 2019. L’istanza riguardava un’unità immobiliare accatastata in categoria A/4, che la società assumeva di utilizzare come sede legale e operativa, ed era corredata da perizia asseverata e giustificativi di spesa.

La struttura commissariale aveva comunicato i motivi ostativi, rilevando l’incongruità dell’uso commerciale rispetto alla destinazione residenziale e richiamando la causa escludente dell’Avviso imprese. Disattese le osservazioni della società, l’istanza era definitivamente respinta. La ricorrente ha dedotto la violazione della clausola escludente, la contraddittorietà e il difetto di istruttoria, e in via subordinata ha chiesto la riqualificazione dell’istanza come domanda rivolta ai soggetti privati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal quadro del Codice della protezione civile, che postula l’esclusione dei benefici economici per gli immobili interessati da illeciti urbanistico-edilizi, attuato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616/2019 e dall’ordinanza commissariale n. 2 del 28 novembre 2019. La ratio è che le misure di pronto sostegno ripristinano condizioni minime di operatività senza legittimare situazioni contra ius.

L’unità immobiliare risulta classificata come residenziale, senza che sia mai intervenuto un titolo abilitativo di mutamento d’uso, ed è pacifico che sia stata utilizzata per attività di agenzia di viaggi. Tale scarto tra destinazione assentita e uso concreto integra un’ipotesi di uso non consentito, in linea con l’art. 23 ter del d.P.R. n. 380 del 2001. Ne consegue la piena operatività della causa di esclusione, non avendo la ricorrente provato il conseguimento di un titolo in sanatoria.

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la clausola riguarderebbe solo i fabbricati materialmente realizzati in violazione. Il dato testuale contempla in via alternativa le violazioni urbanistiche ed edilizie e l’assenza o difformità del titolo, e la congiunzione disgiuntiva evidenzia l’autonomia delle ipotesi. L’art. 48 del d.P.R. n. 380 del 2001 esclude benefici per gli interventi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, confermando la necessità dell’allineamento tra titolo e uso.

La documentazione prodotta conferma semmai che l’immobile residenziale è stato adibito, sine titulo, a funzioni non residenziali, ed è inidonea a sanare o sostituire il titolo edilizio. Quanto alla partecipazione procedimentale, l’amministrazione ha attivato il contraddittorio e ha motivato sull’insuperabile circostanza preclusiva. Le censure sulla tariffazione dei rifiuti non convincono: la regolazione tariffaria muove da autodichiarazioni dell’utente e non produce effetti di legittimazione urbanistica.

Infine, il Tribunale giudica inammissibile la riqualificazione dell’istanza: gli Avvisi per imprese e per soggetti privati presentano presupposti, tetti e criteri differenti, e il giudice non può sostituirsi all’amministrazione. Il ricorso è respinto, con estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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