Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 463 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanni la pubblica amministrazione a un facere è titolo eseguibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando sia attestato il passaggio in giudicato della pronuncia e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il TAR ordina l’adempimento entro termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con sentenza n. 533/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore di una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi 1.000,00 euro, da spendersi entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non era stata impugnata ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero. Decorso il termine dilatorio senza alcun adempimento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 15 luglio 2025. La sentenza è stata notificata al Ministero in data 30.11.2023 e 19.02.2024, con conseguente decorso del termine dilatorio.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo al novero di quelli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La circostanza che si tratti di sentenza del giudice ordinario non osta: il rimedio è esperibile anche per le statuizioni del giudice del lavoro rimaste ineseguite.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento di quanto impostole. Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, costituendo la carta con le modalità e le funzionalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 e accreditando la somma di 1.000,00 euro, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega. Questi dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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