Standard urbanistici non scomputabili dagli oneri se manca l’accordo con il Comune (TAR Campania n. 458 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione delle opere a standard e il pagamento degli oneri di urbanizzazione costituiscono obbligazioni cumulative e concorrenti, non alternative né facoltative. Il diritto allo scomputo non discende automaticamente dalla realizzazione di opere qualificabili come urbanizzazione, ma presuppone un accordo con il Comune, che fissi tipo, entità delle opere ammesse a scomputo e quota di oneri non dovuta. Tale valutazione è espressione di discrezionalità amministrativa. La monetizzazione degli standard nasce come beneficio di carattere eccezionale, non configurabile come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.

Il Fatto

Una società presenta al Comune un piano urbanistico attuativo per la riqualificazione di un’area, con previsione di opere destinate a standard e di cessione gratuita all’Ente. Approvato il piano, la società comunica la volontà di avvalersi dello scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 2 bis, del d.P.R. n. 380/2001.

Dopo un primo riconoscimento parziale, il Comune respinge l’istanza richiamando l’art. 12 delle N.T.A., che pone le urbanizzazioni primarie e secondarie a esclusivo carico dei soggetti attuatori. La società impugna il diniego chiedendo l’accertamento del diritto allo scomputo integrale, pari a € 324.009,76, a fronte di opere da cedere per € 449.524,57.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente la richiesta di nomina di un verificatore, poiché l’istruttoria giudiziale non può sostituire le determinazioni comunali correlate all’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel merito il ricorso è infondato.

La tesi attorea qualifica le prestazioni come obbligazione alternativa, ma il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui lo scomputo non costituisce un diritto. La locuzione “con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune” non autorizza forme solutorie alternative a quella monetaria: le modalità riguardano la concreta esecuzione delle opere.

Nel caso di specie manca l’accordo tra privato e Amministrazione. La società si era assunta espressamente e consapevolmente l’obbligo di adempiere entrambe le prestazioni: le obbligazioni hanno quindi carattere cumulativo e concorrente, non alternativo, né sussiste obbligazione con facoltà alternativa.

Il Collegio esclude inoltre l’illegittimità dell’art. 12 delle N.T.A., coerente con la cornice normativa: nessuna norma impone la monetizzazione degli standard, che nasce come beneficio eccezionale rimesso a valutazione discrezionale. Il d.m. n. 1444/1968 va esteso anche alle ipotesi di intervento in deroga o integrazione della pianificazione.

La società avrebbe potuto contestare tempestivamente l’approvazione del piano, anziché provocare il diniego per poi censurare una disciplina che non contemplava la monetizzazione pretesa. I motivi sono infondati, il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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