Obblighi TUSP delle amministrazioni socie anche nelle società quotate (TAR Veneto n. 137 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle pubbliche amministrazioni trovano applicazione anche quando le stesse detengano o acquisiscano partecipazioni in società quotate. La clausola di cui all’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 175/2016, nel limitare alle sole società quotate l’applicazione delle norme “solo se espressamente previsto”, non introduce alcuna deroga agli obblighi posti in capo alle amministrazioni socie. Pertanto, l’acquisto di una partecipazione societaria, anche indiretta e perfezionato per il tramite di una controllata di società quotata, impone all’ente locale l’adozione della delibera consiliare analiticamente motivata ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. e la sua trasmissione all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti. L’Autorità è legittimata a proporre, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, anche l’azione avverso il silenzio serbato dall’ente sul parere motivato.
Il Fatto
L’A.G.C.M. ha proposto dinanzi al TAR Veneto una serie di ricorsi ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 nei confronti dei cinquantuno Comuni soci di una società a capitale interamente pubblico, operante in house providing nei servizi idrici e di gestione dei rifiuti. Tramite una propria controllata, la società aveva acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando l’attività di relining delle canalizzazioni fognarie.
Dopo il parere motivato del 6 novembre 2024, quarantadue Comuni avevano espresso riscontro negativo e nove erano rimasti silenti. L’Autorità ha quindi impugnato l’inerzia di ciascun ente, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità, la condanna all’adozione degli atti deliberativi e l’annullamento delle note di diniego. Il Collegio ha convertito il rito camerale in quello abbreviato ex art. 119 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria dell’Autorità non è circoscritta al solo rimedio impugnatorio: in forza del principio di atipicità delle azioni, essa si estende all’azione avverso il silenzio, coerentemente con il bene giuridico protetto e con la funzione del parere motivato, qualificato come atto di diffida. A conferma, il Collegio richiama Corte cost. n. 20 del 2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1760 del 2023.
Né l’inefficacia del contratto di acquisto sancita dall’art. 8, comma 2, del T.U.S.P. priva l’Autorità dell’interesse ad agire: la norma disciplina gli effetti del negozio e non limita il potere di contestare l’inerzia a monte. La delibera consiliare è atto amministrativo prodromico all’atto negoziale, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13 del 2014.
Sul merito, il contrasto ermeneutico riguarda il destinatario della clausola derogatoria dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Seguendo il criterio letterale, richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025, e l’art. 12 delle preleggi, la formulazione è univoca: l’esonero opera solo per le società quotate, non per le amministrazioni socie, che non vi trovano menzione. La clausola, in quanto derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione, come già osservato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3880 del 2023.
L’obbligo di motivazione analitica si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house che conserva il controllo analogo dei Comuni soci. L’acquisizione di nuove partecipazioni indirette costituisce decisione significativa, non assumibile autonomamente dalla società. Il ricorso è accolto: dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, annullata la nota di diniego e condannato il Comune a conformarsi al parere entro sessanta giorni. Spese compensate.
Nota della Redazione
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