Ricorso improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta (TAR Lombardia n. 3165 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Allorché, nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica, intervenga un nuovo strumento pianificatorio, anche parziale, che sostituisca il precedente ovvero ne confermi il contenuto a esito di una rinnovata ponderazione degli interessi, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nessun vantaggio può infatti derivare al ricorrente dall’annullamento di un piano non più attuale, superato da quello successivo, palesandosi altrimenti la pronuncia inutiliter data. L’annullamento giurisdizionale dello strumento urbanistico non determina del resto l’automatica riacquisizione della precedente destinazione, configurandosi l’area come zona bianca e sorgendo in capo all’Amministrazione un obbligo di ripianificazione. Un interesse concreto permane solo in presenza di un atto puntuale che abbia negato, in applicazione delle previsioni impugnate, un intervento edilizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 38 del 22.07.2020, pubblicata sul B.U.R.L. del 3 febbraio 2021, di approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Vimercate, nella parte in cui ha classificato i terreni di sua proprietà come agricoli, privandoli di capacità edificatoria. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio è stata approvata una nuova variante parziale al P.G.T., con deliberazione consiliare n. 16 del 25 marzo 2024, pubblicata sul B.U.R.L. del 3 luglio 2024, che ha confermato l’azzonamento agricolo del comparto. La ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per consentire la riunione con il ricorso proposto avverso la variante del 2024. Il Collegio ha eccepito in udienza la possibile improcedibilità e ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’istanza di rinvio e la respinge per ultroneità: il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito in sede di discussione. La richiesta di riunione con il gravame successivo non può quindi essere accolta.

Il percorso argomentativo muove dalla considerazione che, dopo l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico anche solo parziale, nessun vantaggio potrebbe derivare alla ricorrente dall’annullamento di un piano non più attuale, superato dal successivo, anche quando questo ne abbia semplicemente confermato il contenuto. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, intervenuto altro strumento completamente sostitutivo del precedente, nessun interesse residua a discutere del primo, palesandosi altrimenti una pronuncia inutiliter data (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 maggio 2022, n. 1109; Consiglio di Stato, IV, 26 settembre 2019, n. 6438).

La conclusione è resa coerente con l’orientamento per cui l’annullamento dello strumento urbanistico non comporta l’automatica riacquisizione della destinazione antecedente: l’area resta zona bianca e l’Amministrazione è tenuta a esercitare la propria discrezionale potestà di conformazione del territorio, anche prescindendo dall’istanza del privato (Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 3; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 maggio 2024, n. 1399).

Nella specie non risulta alcun atto puntuale con cui il Comune abbia negato, in applicazione delle previsioni impugnate, un intervento edilizio: solo in tale ipotesi sarebbe configurabile un persistente e concreto interesse all’annullamento. Irrilevante è la pendenza di un procedimento per l’approvazione di un piano attuativo mai concluso, poiché l’eventuale annullamento delle previgenti previsioni non determinerebbe l’automatica riattivazione del procedimento, stante l’entrata in vigore di una differente disciplina urbanistica.

La variante del 2024 si pone infine, rispetto a quella del 2020, come atto confermativo in senso proprio, adottato a seguito di una globale rivisitazione dell’assetto urbanistico che ha modificato il pregresso ordine di interessi, non rilevando che l’area non abbia subito modifiche (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 6 luglio 2017, n. 512; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 maggio 2022, n. 1109). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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