Porto d’armi: legami parentali con esponenti mafiosi e giudizio di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1686 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti contigui a una cosca mafiosa costituisce elemento di per sé sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità circa il corretto uso delle armi. L’art. 43 del R.D. n. 773/1931 esclude che la licenza possa essere concessa a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e si basa su una prognosi probabilistica, non richiedendo la certezza dell’abuso. Il rilascio di precedenti provvedimenti illegittimi non obbliga l’Amministrazione a reiterare l’errore, né i rinnovi pregressi esauriscono il potere di rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia, ne aveva ottenuto i rinnovi dalla Questura di Crotone a far data dal 1985. Con un decreto il Questore aveva respinto l’ultima istanza di rinnovo, rilevando che l’istante non riuniva i requisiti previsti e non dava sicuro affidamento di non abusare delle armi.

Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto, che lo aveva rigettato. Il ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al TAR Calabria sia il decreto questorile sia quello prefettizio, deducendo la genericità dei legami parentali evocati, la loro risalente valutazione nei rinnovi precedenti e la contraddittorietà del mutato orientamento amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 43 del R.D. n. 773/1931, che esclude la concessione della licenza a chi non mantenga una buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Richiamando la giurisprudenza del Giudice di appello, i giudici affermano che il rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti contigui a una cosca mafiosa è elemento di per sé sufficiente a gettare un’ombra sull’affidabilità dell’interessato (Cons. Stato, Sez. III, n. 7813 del 2022).

Il TAR respinge l’argomento fondato sui pregressi rinnovi: secondo un orientamento consolidato, il rilascio di un provvedimento illegittimo non implica che l’Amministrazione sia tenuta a reiterare l’errore (Cons. Stato, Sez. III, n. 11540 del 2022). Ne deriva che i rinnovi precedenti non esauriscono la capacità rivalutativa dell’Amministrazione.

Quanto al potere esercitato, il Collegio ne sottolinea l’ampia discrezionalità: in assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato, tanto più quando l’arma è destinata ad attività di diporto o sportiva. Il giudizio di affidabilità si fonda su una prognosi probabilistica, che non richiede la certezza dell’abuso oltre ogni ragionevole dubbio, ma un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo (Cons. Stato, Sez. III, n. 8041 del 2021; n. 1814 del 2017).

Applicando tali principi, il provvedimento questorile risulta adeguatamente motivato. Il Questore ha indicato i rapporti di parentela tra il ricorrente e soggetti titolari di curricula criminali in materia associativa mafiosa, evidenziando che le armi acquistate o detenute potrebbero entrare nella disponibilità di dette persone o di altri esponenti di cosche. La misura è apparsa proporzionata al rischio, non assumendo rilievo decisivo la cessazione formale del rapporto di coniugio con uno dei soggetti indicati.

Il Collegio ha escluso profili di lesione della onorabilità e della reputazione, avendo il decreto natura cautelare e non sanzionatoria. Anche il rigetto del ricorso gerarchico è stato ritenuto legittimo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *