Esecuzione di convenzione urbanistica e trasferimento coattivo delle aree di cessione (TAR Veneto n. 54 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione delle convenzioni urbanistiche, quali accordi sostitutivi di provvedimento ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cod. proc. amm. L’accertamento dell’inadempimento del privato agli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione legittima la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che produce gli effetti del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita. L’azione è esperibile dalla pubblica amministrazione anche quando l’obbligo di prestare il consenso risulti da atto d’obbligo o da accordo ex art. 11 legge n. 241/1990. Accertato l’an debeatur del risarcimento, il giudice può pronunciare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., una sentenza sui criteri, demandando alle parti la quantificazione in contraddittorio.
Il Fatto
Un Comune conveniva in giudizio una società per l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi assunti con due convenzioni urbanistiche, stipulate nel 1992 e nel 1997, relative a un piano di lottizzazione. Il ricorrente chiedeva inoltre la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ. per il trasferimento gratuito delle aree di cessione e la condanna al risarcimento dei danni.
La società, che aveva acquistato le aree nel 1995 e stipulato la convenzione di variante nel 1997, eccepiva il difetto di giurisdizione del TAR, sostenendo la natura privatistica della controversia, e allegava di avere in larga parte eseguito le opere di urbanizzazione.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio rigettava l’istanza di rinvio della trattazione. Il tenore dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. ammette il differimento solo per casi eccezionali, e l’Amministrazione ricorrente si era opposta alla definizione consensuale.
Nel merito della giurisdizione, il TAR richiamava la propria giurisprudenza e quella del Cons. Stato Sez. II n. 2532 del 2020: le controversie sull’adempimento delle convenzioni urbanistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché tali atti costituiscono accordi sostitutivi del provvedimento. Rilevano l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. e la successiva lett. f) in materia urbanistica.
Sul piano sostanziale, il Collegio osservava che il Comune aveva assolto all’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., dimostrando la fonte negoziale del diritto e l’inadempimento della controparte. La resistente non aveva provato il fatto estintivo dell’avvenuto adempimento, risultando pacifico il carattere parziale dell’inadempimento.
Quanto all’azione ex art. 2932 cod. civ., il TAR ne affermava l’ammissibilità anche al di fuori del contratto preliminare, ogni volta che sorga l’obbligo di prestare il consenso al trasferimento di un diritto. Il Collegio richiamava l’Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 28 del 2012 e la Cons. Stato Sez. IV n. 5376 del 2020, che confermano l’applicabilità dell’azione agli obblighi derivanti dalle convenzioni di lottizzazione. Ne conseguiva il trasferimento coattivo e gratuito delle aree censite, per complessivi 494 mq.
Sulla domanda risarcitoria, accertato l’an debeatur, il TAR, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., pronunciava una sentenza sui criteri, fissando quale parametro il valore attuale delle opere ancora da eseguire, da determinarsi mediante verifica tecnica congiunta nel termine di 180 giorni. Le spese venivano compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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