Ottemperanza al giudicato civile e commissario ad acta per la retribuzione docenti (TAR Piemonte n. 285 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha condannato l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del lavoratore, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è titolo idoneo quando attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva dopo il 28.02.2023. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Quando questi sia un dipendente pubblico, il compenso è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero a corrisponderle la somma liquidata a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali.

La sentenza di condanna, pubblicata e notificata al Ministero, non era stata eseguita. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dalla riforma processuale, e notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha richiamato l’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, osservando che alla data di proposizione del ricorso erano decorsi i centoventi giorni dalla notifica, condizione necessaria per l’azione esecutiva in danno dell’Amministrazione e applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo che la ricorrente lo avvisi dell’infruttuoso spirare del termine.

Il Tribunale ha poi escluso che al commissario spetti un compenso autonomo, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione ai procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.

Infine, rilevata la natura non isolata dell’inerzia e la serialità del contenzioso, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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