Permesso di costruire convenzionato nelle zone F1 e natura non variante (Cons. Stato Sez. IV n. 6131 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui un Comune subordina il rilascio del titolo edilizio, nelle zone F1 del PRG, alla stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, non integra una variante urbanistica quando la destinazione a standard e attrezzature di interesse pubblico è già impressa dal piano vigente. L’atto va qualificato per il suo effettivo contenuto e per il potere concretamente esercitato, non per il nomen iuris assegnato dall’amministrazione. La convenzione, in questi casi, non serve a garantire le urbanizzazioni di un’area assoggettata a piano attuativo, ma a definire le condizioni di effettiva fruizione pubblica degli standard. Essa non richiede il procedimento di adozione e approvazione previsto per le varianti.

Il Fatto

Una società proprietaria di due lotti ricadenti in zona F1 del PRG, per i quali l’edificazione è assoggettata a permesso di costruire diretto, impugna la delibera consiliare con cui il Comune ha approvato un regolamento per l’istruttoria e l’approvazione delle attrezzature di interesse comprensoriale nelle zone F1, prevedendo il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001.

Il TAR Campania respinge il ricorso con sentenza n. 4287/2025, ravvisando nella delibera una mera previsione attuativa della destinazione impressa dal PRG. La società propone appello, deducendo la natura di variante della modifica regolamentare e l’inapplicabilità della disciplina invocata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato tratta congiuntamente i motivi per connessione e respinge il gravame. Il Collegio muove dalla premessa che gli standard urbanistici regolati dal d.m. n. 1444/1968 misurano gli spazi pubblici da garantire in rapporto agli insediamenti residenziali; la loro individuazione è espressione del potere di pianificazione e partecipa della lata discrezionalità che connota il governo del territorio, come affermato in Cons. Stato, sez. IV, n. 2422 del 2021.

La delibera impugnata è finalizzata a disciplinare la realizzazione privata delle attrezzature di interesse pubblico mediante convenzione, atto di asservimento o regolamento d’uso. Restano invariate la zonizzazione e le facoltà edificatorie, nonché la possibilità di rilascio del titolo diretto; la disciplina incide solo sull’utilizzo degli standard. La convenzione non persegue esigenze di urbanizzazione di un’area soggetta a piano attuativo, ma definisce le condizioni per garantire ai cittadini la dotazione e la fruizione dei diversi tipi di standard.

Ne deriva che la disciplina non costituisce variante rispetto alle norme tecniche di attuazione, poiché la zona è già destinata a standard e attrezzature di interesse pubblico. Lo schema di convenzione si limita a garantire l’assoggettamento all’uso pubblico delle infrastrutture, condizione già implicita nelle NTA vigenti.

Quanto al richiamo all’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ribadisce che l’atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto e per il potere concretamente esercitato, prescindendo dal nomen iuris, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2003 e di Cons. Stato, sez. IV, n. 3552 del 2020. Rileva dunque la ratio della delibera, volta a definire strumenti che accelerino la dotazione di attrezzature pubbliche.

Il richiamo operato dal TAR all’art. 31-bis l.r. n. 16/2004 è infine ritenuto inconferente, perché non richiamato dal provvedimento impugnato. In ogni caso la previsione di una convenzione diretta ad assicurare la fruizione pubblica doveva ritenersi già implicita nella disciplina delle zone F1. L’appello è respinto; nulla per le spese, in mancanza di costituzione del Comune appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *