Autotutela oltre termine: falsa rappresentazione esclusa se l’atto è allegato alla DIA (Cons. Stato n. 5992 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autotutela edilizia, l’esercizio del potere inibitorio oltre il termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990 presuppone che l’amministrazione motivi in ordine alla sussistenza di una falsa rappresentazione imputabile al privato. La nozione di falsa rappresentazione, rilevante ai fini del comma 2-bis della medesima disposizione, presuppone una difformità tra quanto dichiarato dal privato e la realtà effettiva e non può essere desunta dalla mera consapevolezza dell’incompatibilità urbanistica dell’intervento. Se l’atto d’obbligo risulta allegato alla DIA ed è la stessa amministrazione a darne atto nel giudizio, la falsa rappresentazione è esclusa in radice e il provvedimento di diniego è illegittimo per carenza dei presupposti.

Il Fatto

Una proprietaria presenta nel 2010 una DIA per il cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale, da garage a toletta per cani e gatti, con installazione di un montacarichi. Decorso il termine di trenta giorni senza rilievi dell’amministrazione, esegue i lavori e deposita la comunicazione di fine lavori nel marzo 2011; nello stesso periodo chiede il certificato di agibilità e il Comune non formula contestazioni.

Oltre dieci anni dopo, nel novembre 2021, il Comune adotta un provvedimento di diniego della DIA, contestando dichiarazioni mendaci sulla compatibilità urbanistico-edilizia e sulla rappresentazione ante operam. Il TAR Lazio respinge il ricorso contro quel diniego, ravvisando la conoscenza dell’atto d’obbligo in capo alla proprietaria e l’insussistenza di un affidamento tutelabile. La proprietaria appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e ritiene fondati e assorbenti i primi due motivi, incentrati sull’assenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri inibitori oltre il termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990. La motivazione del provvedimento comunale è carente nell’individuare le asserite false rappresentazioni che giustificherebbero il superamento del termine.

Il Collegio rileva che l’amministrazione non ha indicato alcuna falsa rappresentazione imputabile alla ricorrente. In giudizio il Comune si è limitato a ipotizzare che la proprietaria conoscesse l’incompatibilità urbanistica e, nella propria memoria difensiva, ha dato atto che l’atto d’obbligo era stato depositato unitamente al titolo edilizio e allegato alla DIA.

Da qui la conseguenza logica, prima ancora che giuridica: se l’amministrazione ammette che il documento era allegato alla DIA, non è possibile ipotizzare una falsa rappresentazione. Il Comune e il giudice di primo grado hanno sovrapposto la nozione di falsa rappresentazione alla diversa questione della consapevolezza dell’incompatibilità urbanistica.

I due profili restano distinti. La falsa rappresentazione, rilevante per l’applicazione del comma 2-bis, presuppone una difformità tra quanto rappresentato dal privato e la realtà effettiva, difformità nel caso di specie indimostrata. Diventa quindi inconferente il rilievo del TAR sulla conoscenza dell’atto d’obbligo al momento del deposito della DIA.

L’appello è accolto; in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento annullato. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità del caso in punto di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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