Ricorso in revocazione inammissibile se sottoscritto da avvocato non abilitato (Cons. Stato n. 5991 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato il ricorso sottoscritto da un avvocato non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori è inammissibile per difetto di ius postulandi. L’art. 22, co. 2, cod. proc. amm. impone il ministero di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione e davanti alle altre giurisdizioni superiori; il combinato disposto degli artt. 40, co. 1, lett. g), e 44, co. 1, cod. proc. amm., applicabili all’appello in forza dell’art. 38 cod. proc. amm., comporta la nullità del ricorso non sottoscritto dal difensore, e l’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm. impone la declaratoria di inammissibilità. Tale vizio non è sanabile mediante la successiva costituzione in giudizio con un difensore abilitato. L’art. 182, co. 2, cod. proc. civ., non è applicabile alla fattispecie: la norma consente la regolarizzazione del difetto di rappresentanza tecnica derivante da procura mancante o nulla e del difetto di capacità processuale della parte, non del difetto di abilitazione del difensore.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2697 del 20 marzo 2024, che aveva respinto un precedente ricorso di ottemperanza al giudicato portato dalla sentenza della stessa Sezione n. 7785 del 22 novembre 2021. Con quest’ultima era stato annullato il permesso di costruire rilasciato dal Comune alla società per un intervento edilizio su un fondo limitrofo a quello dei ricorrenti, perché il sottotetto era stato escluso dal calcolo del volume edificato in base a un’erronea qualificazione come vano tecnico.
Il nuovo permesso in variante, rilasciato nel 2022, era stato ritenuto dai ricorrenti nullo per elusione del giudicato, sul presupposto che il Comune avesse ricondotto il sottotetto alle superfici accessorie secondo le definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo. Il Consiglio di Stato aveva escluso la nullità. I ricorrenti hanno proposto revocazione ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, co. 1, n. 4), cod. proc. civ., deducendo che il giudice non si era avveduto della mancata vigenza del regolamento edilizio tipo nel Comune all’epoca dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato sottoscritto da un avvocato che non risultava iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il rilievo è emerso in via officiosa, con richiesta di riscontro al Consiglio nazionale forense e all’Ordine professionale competente, che hanno confermato l’assenza dell’iscrizione. I ricorrenti si erano nel frattempo costituiti con un nuovo difensore abilitato e avevano chiesto la sanatoria del vizio ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182, co. 2, cod. proc. civ..
La Sezione ha dichiarato il difetto di ius postulandi assorbente rispetto a ogni altra questione di rito e di merito. Il ricorso introdotto da un difensore non abilitato è nullo e non instaura validamente il rapporto processuale, con conseguente inammissibilità. La Corte richiama in proposito una serie di precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 999 del 2011, Cons. Stato, Sez. II, n. 4704 del 2023, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2623 del 2014, Cons. Stato, Sez. II, n. 3881 del 2024.
Il passaggio centrale riguarda l’inestensibilità dell’art. 182, co. 2, cod. proc. civ. Il difetto di abilitazione non integra un vizio della procura alle liti, ma attiene al contratto di prestazione d’opera intellettuale e allo ius postulandi. La norma consente la regolarizzazione postuma del difetto di rappresentanza tecnica derivante da procura mancante o nulla e del difetto di capacità processuale della parte: non contempla il caso in esame. Essendo disposizione di deroga al principio per cui i presupposti processuali devono sussistere al momento della proposizione della domanda, essa non è applicabile a fattispecie non previste.
La Corte dà atto della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, co. 2, cod. proc. civ. al processo amministrativo, e della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia con ordinanza n. 2498 del 2026. Ritiene però tali profili non rilevanti, perché la disposizione invocata riguarda vizi differenti da quello in esame. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense e all’Ordine professionale competente per le valutazioni di loro spettanza.
Nota della Redazione
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