Appello inammissibile per difetto di soccombenza sostanziale in appalto di recupero ambientale (Cons. Stato n. 5945 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso una sentenza che ha accolto il ricorso di primo grado è inammissibile per difetto di interesse, tutte le volte in cui manchi una soccombenza sostanziale della parte appellante: l’interesse ad impugnare deve ricollegarsi a una situazione in cui la pronuncia di primo grado abbia tolto o negato alla parte comunque vittoriosa un bene della vita o una qualche utilità, determinando concretamente un vantaggio per la controparte. Il giudice, nell’articolare la motivazione, è libero, nel rispetto del tema proposto e in applicazione del criterio della ragione più liquida, di esaminare i profili che ritiene concludenti, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali. L’effetto conformativo della sentenza di annullamento attiene soltanto a ciò che è entrato nel giudicato e non alle affermazioni relative al futuro esercizio del potere amministrativo, restando impregiudicato il sindacato sul riesercizio e le forme di tutela esperibili in sede esecutiva.

Il Fatto

Un’area era stata interessata in passato da attività estrattiva, cessata prima che la società appellante ne acquistasse la proprietà. In una prima fase l’Amministrazione capitolina aveva ordinato alla proprietaria di consentire l’accesso per il ripristino ambientale; quel provvedimento era stato annullato dal giudice di primo grado, con pronuncia passata in giudicato, per violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria. Un successivo progetto di discarica presentato dalla stessa società era stato caducato in appello, pur restando ferma la valutazione di impatto ambientale.

Venuto meno tale progetto, l’Amministrazione ha adottato un nuovo atto con cui ha intimato alla proprietaria di provvedere al recupero ambientale, di prestare polizza fideiussoria e di trasmettere un cronoprogramma, confermato con una nota successiva. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR, il quale ha accolto il ricorso sulla base della disciplina regionale di settore. La proprietaria ha proposto appello, dolendosi in particolare dei passaggi della sentenza relativi alla possibile esecuzione d’ufficio in danno nei confronti del gestore della cava.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara l’appello inammissibile. Muove dal rilievo che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso di primo grado, annullando entrambi gli atti contestati nella parte in cui ingiungevano alla proprietaria il recupero ambientale e la prestazione delle garanzie finanziarie, sull’assunto che obbligato fosse il titolare dell’autorizzazione all’attività estrattiva.

Da qui la conclusione: nel caso di specie non sussiste alcuna soccombenza sostanziale, poiché la pronuncia gravata ha integralmente rimosso i provvedimenti sfavorevoli. L’appello è del resto formulato in modo meramente dubitativo, con la conseguenza che l’interesse ad impugnare difetta in radice.

La Corte chiarisce la nozione di interesse ad appellare: esso presuppone che la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte comunque vittoriosa un bene della vita o una qualche utilità, arrecando un vantaggio concreto alla controparte. La soccombenza va intesa in senso sostanziale e non formale.

Quanto ai passaggi censurati sull’esecuzione in danno, il Collegio osserva che la sentenza ha fatto salvo soltanto il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, lasciando impregiudicato il sindacato del giudice amministrativo su tale riesercizio. L’effetto conformativo attiene solo a ciò che è entrato nel giudicato e non alle affermazioni contestate, poiché la fase esecutiva si muove entro il perimetro delineato dal giudizio di cognizione. Non sono escluse le idonee forme di tutela assicurabili in sede esecutiva.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *