Natante non qualificabile come rifiuto nel 2011: nessuna posizione di garanzia (Cons. Stato n. 5803 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Un natante non è qualificabile come rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, per il solo fatto che il motore non sia funzionante al momento della condotta contestata. Ne consegue che chi si limita a trasportare il bene in tale contesto non assume alcuna posizione di garanzia destinata a protrarsi nel tempo sul suo futuro destino. L’ordine di rimozione fondato su tale qualificazione e su una responsabilità omissiva è illegittimo quando manchi la prova che il bene fosse rifiuto all’epoca del comportamento ascritto. La concessione della residenza sul natante da parte dell’amministrazione è elemento incompatibile con la qualificazione del bene come rifiuto.
Il Fatto
La vicenda riguarda un vaporetto risalente agli anni Trenta del Novecento, ormeggiato dal 2011 lungo una sponda nel territorio di un Comune. Secondo l’amministrazione, i ricorrenti lo avevano rimorchiato in quel luogo, assumendo così una responsabilità per la successiva situazione di abbandono. Il Comune ha adottato un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, rivolgendo loro l’ordine di rimuovere il natante e i rifiuti in esso presenti, e ha poi intimato il pagamento delle somme per gli interventi eseguiti in via sostitutiva.
I destinatari hanno impugnato gli atti davanti al TAR per il Veneto, che ha accolto il ricorso rilevando l’assenza di prova sulla qualificazione del natante come rifiuto nel 2011. Il Comune ha proposto appello, contestando la carenza di istruttoria ravvisata dal giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’istanza di riunione con altro appello, trattandosi di gravami avverso sentenze diverse e con motivi non sovrapponibili. Nel merito, il Consiglio di Stato conferma la decisione di prime cure muovendo da un dato dirimente: al momento del trasporto, avvenuto nel 2011, il natante non poteva essere considerato rifiuto per il solo fatto che il motore non fosse funzionante.
Da questa premessa la Corte trae la conseguenza sull’elemento soggettivo. Non è configurabile alcun profilo di colpevolezza in capo ai ricorrenti, neppure applicando in via analogica il criterio di diligenza previsto per la compilazione del formulario di identificazione in materia di trasporto di rifiuti dall’art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il richiamo alla disciplina del formulario non basta a fondare la responsabilità quando difetta il presupposto oggettivo della qualificazione del bene come rifiuto.
Un ulteriore argomento consolida la tesi degli appellati: la circostanza che il Comune abbia concesso la residenza sul vaporetto costituisce un elemento manifestamente incompatibile con la qualificazione del natante in termini di rifiuto. L’amministrazione, dunque, non può invocare una situazione di abbandono che essa stessa ha contribuito a configurare in termini diversi.
Il Collegio dichiara infine destituita di fondamento la tesi dell’appellante secondo cui dal mero trasporto del 2011 dovrebbe desumersi una posizione di garanzia sine die sul futuro destino del bene. Tale tesi è priva di fondamento normativo e contraria alla logica, perché imporrebbe una garanzia per chiunque entri in contatto con un bene non qualificabile come rifiuto in quel momento, per il solo caso ipotetico che lo diventi in seguito.
Ne discende il rigetto dell’appello, con integrale compensazione delle spese processuali del grado, in ragione della peculiarità del caso in punto di fatto.
Nota della Redazione
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