Concorso DSGA: competenza radicata in cautelare e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1820 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decisione sulla competenza territoriale resa dal giudice amministrativo in sede cautelare, anche se implicita, esaurisce il potere officioso di rilevare l’incompetenza e vincola il giudice del merito, se le parti non l’abbiano impugnata. La formula dell’art. 15, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare, va letta nel senso che la sede dell’incidente cautelare è quella in cui parti e giudice hanno rispettivamente l’onere di eccepire e il dovere di rilevare l’incompetenza. Il ricorso proposto per l’annullamento degli esiti di una prova concorsuale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, nelle more del giudizio, abbia conseguito una diversa posizione lavorativa che soddisfa l’interesse sostanziale azionato. In tal caso le spese possono essere compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per la Regione Lombardia. Superate le prove preselettive e la prima prova scritta con il punteggio di 21/30, ha conseguito nella seconda prova tecnico-pratica la valutazione di 15/30, risultando esclusa dalle prove orali.
Ha quindi impugnato il giudizio negativo, la griglia di valutazione e l’avviso recante l’elenco degli ammessi all’orale, deducendo eccesso di potere per incoerenza rispetto ai criteri prestabiliti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio; un controinteressato ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito, assumendo la competenza del TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza della Terza Sezione, che aveva espressamente riconosciuto la competenza del Tribunale adito in relazione all’interesse dedotto e agli effetti regionali degli atti impugnati. Nessuna delle parti ha appellato quella statuizione.
Secondo il TAR, la formula dell’art. 15, comma 2, cod. proc. amm. va interpretata nel senso che la sede dell’incidente cautelare è il momento in cui le parti hanno l’onere di eccepire e il giudice ha il dovere di rilevare l’incompetenza. Il potere officioso di esaminare la questione si esaurisce quindi nell’ambito del giudizio cautelare, e la decisione sulla competenza, anche implicita, vincola la successiva decisione di merito. Il Collegio richiama sul punto Cons. giust. amm. Sicilia n. 182 del 2016 e TAR Lazio n. 15064 del 2022.
Passando al merito, il Collegio rileva che la ricorrente, in vista dell’udienza, ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso, avendo nelle more ottenuto una diversa posizione lavorativa. La sopravvenuta carenza d’interesse priva il ricorso del suo oggetto.
Il Tribunale dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in ragione dell’evoluzione della vicenda. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.