Carta docente e ottemperanza al decreto ingiuntivo: commissario ad acta e compenso (TAR Sicilia n. 3340 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo del giudice ordinario passato in giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato. L’inadempimento non contestato e non provato dall’amministrazione, alla stregua del principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., giustifica l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: regola dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo viene notificato in forma esecutiva e non è opposto nei termini, divenendo definitivo.
Non intervenuta l’esecuzione, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, deducendo il perdurante inadempimento e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Chiede la nomina di un commissario ad acta per l’integrale soddisfacimento del titolo. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento: oggetto del giudizio è un provvedimento giurisdizionale del giudice ordinario passato in giudicato, riconducibile alla categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza. Sono richiamati il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto al rito, il Tribunale accerta la regolare notificazione del titolo al Ministero, documentata ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, con conseguente decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione.
Nel merito, la Corte rileva l’inadempimento non contestato: il Ministero non ha eccepito l’idoneità del titolo né ha provato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Collegio riconosce l’obbligo giuridico di eseguire e ordina all’amministrazione di dare esecuzione entro novanta giorni, con esclusione delle spese processuali distratte al procuratore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il commissario ad acta nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso: nominandosi un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1706 del 2024, T.A.R. Campania, Napoli, n. 5142 del 2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2621 del 2024 e T.A.R. Sardegna, n. 983 del 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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