Indennità di trasferimento esclusa se la nuova sede è in comune limitrofo (Cons. Stato n. 5392 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento d’autorità conseguente a soppressione di reparto, l’indennità per trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001 è ex lege esclusa ove la nuova sede sia ubicata in un comune limitrofo a quello di provenienza, anche se distante oltre dieci chilometri. Il criterio della contiguità territoriale prevale, per espressa previsione normativa, su quello della distanza chilometrica, che resta recessivo. L’espressione “comune limitrofo” va intesa come sinonimo di “comune confinante”, con rilievo del dato geografico e non della competenza territoriale degli uffici. Sul ricorrente che rivendichi un’indennità connessa al trasferimento grava l’onere di allegare e provare i presupposti costitutivi del diritto azionato.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato della Guardia di finanza, era addetto al Centro navale di Formia. A seguito della revisione organizzativa delle infermerie del Corpo, il Comando generale ha disposto la soppressione del servizio sanitario e dell’infermeria di quella sede, con decorrenza dal 15 settembre 2016, e il contestuale spostamento delle funzioni presso la Scuola allievi di Gaeta. Il militare è stato quindi trasferito d’autorità da Formia a Gaeta con ordine del 14 settembre 2016.

Con istanza del 6 ottobre 2016 il militare ha chiesto il riconoscimento dell’indennità di trasferimento, oltre all’indennità di prima sistemazione e a quella una tantum. L’amministrazione ha respinto solo la prima, rilevando che la distanza tra le due sedi comunali è inferiore a dieci chilometri, e ha riconosciuto le altre. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto il ricorso, annullando il diniego e condannando l’amministrazione al pagamento. Il Comando generale ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile, per violazione del divieto dei nova in appello, la produzione documentale depositata dall’appellato il 1° aprile 2026. Ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell’amministrazione, ribadendo che questa è tenuta a depositare, anche per la prima volta in appello, tutti i documenti del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 1, e 46, comma 2, c.p.a.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato l’appello. Dagli atti risulta che il trasferimento è stato disposto in diretta conseguenza della soppressione del presidio sanitario e dell’infermeria di Formia, con contestuale spostamento delle funzioni a Gaeta. Poiché soppressione e trasferimento decorrono entrambi dal 15 settembre 2016, la fattispecie rientra nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001, che, per i trasferimenti conseguenti a soppressione, esclude l’indennità quando la nuova sede sia in un comune limitrofo, anche se distante oltre dieci chilometri.

Il Collegio ha precisato che è in linea generale corretto calcolare la distanza con riferimento alle sedi di servizio e non alle case comunali, come ritenuto dal TAR. Tale profilo diventa però recessivo nelle ipotesi di trasferimento per soppressione, ove le sedi ricadano in comuni limitrofi: qui il criterio della contiguità territoriale prevale su quello della distanza chilometrica, neutralizzandone la rilevanza. Poiché è pacifico che Formia e Gaeta sono comuni tra loro limitrofi, l’indennità è ex lege esclusa.

Richiamando i precedenti di sezione n. 2046 e n. 2048 del 2026, in continuità con i principi dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2016, la Corte ha chiarito che in caso di trasferimento per soppressione l’indennità spetta solo se la sede di destinazione sia distante oltre dieci chilometri e ubicata in un comune non confinante. Ne consegue la legittimità del diniego, essendo irrilevante che il provvedimento abbia richiamato il solo dato della distanza.

La Corte ha inoltre respinto le eccezioni di giudicato e di integrazione postuma della motivazione. Trattandosi di diritti di credito rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, grava sul ricorrente l’onere probatorio dei presupposti del diritto, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 64 c.p.a., onere non assolto. L’appello è stato quindi accolto, il ricorso di primo grado respinto e l’appellato condannato alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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