Sospensione OP agricola per indagini penali e regime transitorio PAC (Cons. Stato n. 5336 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 60 del Reg. (UE) 2017/891, pur soppresso dal 1° gennaio 2023, continua ad applicarsi in via transitoria ai sensi dell’art. 1, par. 2, lett. a), del Reg. (UE) 2022/2528 alle operazioni, alle spese e ai pagamenti riferiti a periodi anteriori a tale data, nonché ai programmi operativi in corso e a quelli approvati nel 2022. La sospensione del riconoscimento di Organizzazione di Produttori agricoli disposta in presenza di indagini penali per frode costituisce misura cautelare, non sanzionatoria, e non richiede l’accertamento definitivo del reato: l’azione amministrativa è doverosa in presenza di segnalazioni qualificate provenienti dalle autorità investigative. La conclusione positiva di un programma operativo e l’erogazione degli aiuti non hanno natura di giudicato e non neutralizzano il potere cautelare.

Il Fatto

Una società cooperativa agricola, riconosciuta Organizzazione di Produttori con decreto regionale del 2011, impugnava davanti al TAR Campania la nota con cui la Regione aveva disposto la sospensione del riconoscimento fino al completamento degli accertamenti. Il provvedimento muoveva da una nota della Guardia di Finanza che richiamava indagini della Procura Europea per illecita percezione di aiuti UE e descriveva un modus operandi non conforme alle funzioni essenziali di una OP.

Con motivi aggiunti la società impugnava anche la nota AGEA di sospensione del saldo del programma operativo 2023. Il TAR dichiarava improcedibili i motivi aggiunti e respingeva il ricorso introduttivo, ritenendo applicabile l’art. 60 del Reg. (UE) 2017/891 in via transitoria e inammissibili le censure introdotte con memorie non notificate. La società proponeva appello, censurando l’applicazione della norma abrogata e le declaratorie di inammissibilità, anche per violazione dell’art. 73 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il punto nodale riguarda l’applicabilità ratione temporis dell’art. 60 del Reg. (UE) 2017/891. Il Collegio osserva che la disciplina transitoria dell’art. 1, par. 2, lett. a), del Reg. (UE) 2022/2528 mantiene efficacia per le operazioni, le spese e i pagamenti riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2023. Le indagini della Guardia di Finanza, richiamate dalla nota del novembre 2023 ma fondate su informativa del dicembre 2022, riguardano fatti collocati sotto il vigore del Reg. (UE) n. 1308/2013, con conseguente piena operatività dell’art. 60.

Il Considerando 6 del Reg. 2528/2022 conferma che la soppressione non è assoluta: le disposizioni continuano ad applicarsi per le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni anteriori al 1° gennaio 2023 e per i programmi operativi che proseguono fino alla scadenza, compresi quelli approvati nel 2022. Il principio sottostante è quello di irretroattività della normativa soppressiva e di tutela dell’affidamento. La sopravvivenza riguarda tutti gli articoli pertinenti, incluso l’art. 60.

Nessun pregio ha la tesi secondo cui la conclusione positiva del programma operativo 2022 precluderebbe interventi successivi. La verifica amministrativa favorevole non ha natura di giudicato: il sistema unionale è strutturato sulla tutela continua degli interessi finanziari e ammette recuperi e sospensioni anche dopo l’erogazione. L’art. 60 consente la sospensione in pendenza di indagini, a prescindere dalle verifiche già concluse.

Quanto alla dedotta assenza di base normativa statale, il Collegio richiama il d.lgs. n. 42/2023, che all’art. 19 richiama i meccanismi di sospensione in caso di frode, e il d.lgs. n. 188/2023, che prevede la sospensione dei pagamenti e del riconoscimento delle OP in presenza di notizie di reato. Il quadro nazionale non solo consente, ma impone la misura adottata. Non sussiste nemmeno la dedotta sproporzione: la sospensione è temporanea, mirata alla prevenzione del danno erariale e costituisce la misura minima necessaria.

Infine, il Collegio respinge le censure processuali. Il TAR non ha confuso fatto e diritto, ma ha rilevato che alcune deduzioni non trovavano corrispondenza nei motivi ritualmente formulati: il thema decidendum è delimitato dai motivi di ricorso, non dalle mere allegazioni fattuali. Parimenti infondata è la doglianza sull’art. 73 c.p.a.: la disposizione impone il contraddittorio preventivo solo per questioni rilevate d’ufficio estranee al materiale introdotto dalle parti, non quando il giudice verifica la ritualità processuale delle domande. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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