Rinuncia all’appello non condizionata non impedisce compensazione delle spese (Cons. Stato n. 5020 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della parte di non subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese non vincola il giudice. In presenza di una complessiva evoluzione della vicenda controversa, il Collegio può disporre la compensazione delle spese di lite. L’istanza di rinvio della trattazione va rigettata quando non ricorre una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio abitativo, impugnava davanti al T.R.G.A. di Bolzano il diniego del permesso di costruire in variante, il parere negativo della commissione per il territorio e il paesaggio e la comunicazione dei motivi ostativi. Con separato ricorso impugnava anche l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso.

Proposto appello, la Sezione concedeva in via eccezionale un rinvio della trattazione per consentire al Comune di esprimersi sull’istanza di regolarizzazione delle opere con sanzione pecuniaria sostitutiva. Il Comune valutava non attuabile l’applicazione dell’art. 89, comma 2, della legge provinciale n. 9/2018. All’udienza l’appellante insisteva per un ulteriore rinvio e, in subordine, dichiarava di rinunciare all’appello a spese compensate, precisando che la rinuncia non era condizionata alla compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di rinvio. Ritiene che non ricorra una circostanza eccezionale idonea a consentire il differimento della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. L’istanza è quindi rigettata.

Preso atto della rinuncia espressa, ribadita in udienza, il Consiglio dichiara l’estinzione del giudizio di appello ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La rinuncia è atto dispositivo della parte che incide sul processo e ne determina la chiusura anticipata.

La questione più interessante riguarda le spese. L’appellante aveva precisato che la rinuncia non era condizionata alla compensazione. Il Collegio non ne trae però alcun vincolo: la disciplina delle spese resta rimessa alla valutazione del giudice. In ragione della complessiva evoluzione della vicenda controversa, ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il principio è coerente con l’assetto dell’art. 85 c.p.a., richiamato tra le norme applicabili: la regolazione delle spese segue l’esito del giudizio e la valutazione complessiva del comportamento delle parti. La rinuncia non accompagnata da una richiesta di compensazione non preclude al giudice di compensare quando la vicenda processuale, nel suo insieme, lo giustifichi.

Il dispositivo dichiara quindi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con spese compensate, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *