Destituzione poliziotto per peculato e falso non vincolata da assoluzione sul denaro (TAR Lombardia n. 2364 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, il giudicato penale di assoluzione spiega efficacia vincolante ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen. solo quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso. La destituzione del dipendente della Polizia di Stato può quindi fondarsi sulla valutazione complessiva della condotta accertata in sede penale, anche quando un singolo profilo di essa sia stato escluso dall’assoluzione. La valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice amministrativo salvo eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo a fronte di assoluta identità delle situazioni di fatto, la cui prova rigorosa incombe sull’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, era stato condannato in sede penale per peculato e falsità ideologica, con sentenza del Tribunale di Milano confermata in appello e divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Il Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Milano aveva proposto la destituzione; il Capo della Polizia vi aveva dato corso con decreto, ai sensi dell’art. 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 737/1981.

Il dipendente ha impugnato i due provvedimenti davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione del giudicato penale, difetto di istruttoria, sproporzionalità della sanzione e disparità di trattamento. Ha inoltre proposto istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., respinta con ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo si fonda sull’assoluzione per la sottrazione di una somma di denaro contenuta nel portafoglio rinvenuto. Il Collegio rileva che l’amministrazione ha posto a base del provvedimento i fatti accertati dalle sentenze di merito e non l’integrale contestazione. La sottrazione della somma non ha assunto rilievo decisivo: il giudizio disciplinare è frutto della valutazione complessiva della condotta, ritenuta incompatibile con i principi di moralità e rettitudine propri dell’appartenenza alla pubblica sicurezza.

La delibera richiama la violazione di un elementare dovere d’ufficio nella procedura per gli oggetti smarriti, la falsità delle dichiarazioni, la sostituzione del portafoglio e il tentativo di attribuire la responsabilità a un collega. La decisione valorizza altresì i giudizi non lusinghieri sul servizio prestato e i precedenti disciplinari. L’assoluzione per la somma non inficia dunque la ricostruzione complessiva. Il criterio dell’art. 653 cod. proc. pen. opera nei limiti dell’accertamento negativo del fatto, che nella specie non copre la condotta sanzionata.

Sui motivi di sproporzione, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la gravità dei fatti è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere (richiamate Cons. Stato, sez. II, 19 marzo 2024, n. 2672; Sez. II, 31 gennaio 2022, n. 667; Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629; Sez. II, 3 febbraio 2024, n. 131; Sez. II, 9 gennaio 2023, n. 250). La sanzione massima non è incongrua a fronte di un comportamento gravemente non conforme alla dignità delle funzioni. L’unicità dell’episodio non ne riduce il disvalore; la giovane età è stata valutata e ritenuta irrilevante; il riferimento a imprecise notizie di stampa non integra travisamento, motivando il nocumento al prestigio dell’amministrazione.

Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio richiama l’orientamento che la ravvisa solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto, non dimostrata né allegata, con prova rigorosa a carico dell’interessato (richiamate Cons. Stato, sez. II, 14.06.2021, n. 4606; Sez. VI, 5.03.2013, n. 1323). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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