Silenzio-assenso sull’autorizzazione unica per la rete in fibra ottica (Cons. Stato n. 5330 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica prevista dall’art. 49 del D.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si forma per silenzio-assenso quando l’amministrazione non concluda il procedimento con provvedimento espresso né indìca la conferenza di servizi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento così formato è un titolo unitario che tiene luogo di tutti i provvedimenti presupposti, compresa l’eventuale concessione demaniale. Una volta perfezionatosi il silenzio-assenso, l’amministrazione è decaduta dal potere di intervenire sul rapporto: non può quindi imporre, come condizione accessoria all’autorizzazione già acquisita, la prestazione di una polizza fideiussoria a garanzia dei ripristini stradali.
Il Fatto
La società titolare del progetto di rete in fibra ottica presentava al Comune, proprietario delle strade interessate, una prima istanza di autorizzazione per scavi e opere civili, integrata nel tempo con ulteriori domande. Autocertificato il perfezionamento del titolo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 259/2003, il Comune adottava tre distinti atti: due con cui subordinava l’inizio dei lavori alla costituzione di una polizza fideiussoria a garanzia dei ripristini stradali, il terzo con cui, su relazione della Polizia Municipale, diffidava la società alla rimozione delle opere per occupazione abusiva.
La società impugnava i tre atti davanti al TAR Calabria, che accoglieva il ricorso disapplicando il regolamento comunale sulla salvaguardia delle pavimentazioni e annullava i provvedimenti, sul rilievo che la garanzia imposta integrasse un onere economico non consentito. Il Comune ha proposto appello, contestando sia la ritenuta formazione del silenzio-assenso sia la qualificazione della polizza come onere aggiuntivo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati. Quanto alla dedotta omessa pronuncia del primo giudice, la censura non regge: il TAR ha ritenuto il profilo relativo alla fideiussione assorbente e tale da bastare all’annullamento, senza necessità di scrutinare le ulteriori questioni.
Nel merito delle difese riproposte in appello, la Corte ricostruisce il procedimento unico disegnato dall’art. 49, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, che impone all’amministrazione procedente di convocare la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. Il successivo comma 7 stabilisce che, trascorso il termine di trenta giorni senza provvedimento espresso né conferenza, la domanda si intende in ogni caso accolta. I procedimenti collegati diventano subprocedimenti di un unico procedimento complesso e il provvedimento finale tiene luogo di tutti i provvedimenti presupposti.
Nel caso concreto l’amministrazione non ha indetto la conferenza nei termini né ha adottato un provvedimento espresso: il silenzio-assenso si è quindi formato, anche in relazione all’eventuale concessione demaniale che il Comune riteneva necessaria. Non ostano al perfezionamento del titolo né il carattere incompleto delle istanze, risultate invece corredate da idonea documentazione tecnica, né la successiva domanda relativa al solo spostamento degli armadi stradali, estranea alle attività di scavo per le quali il regolamento richiede la cauzione.
Formatosi il titolo, il Comune era decaduto dal potere di provvedere: la richiesta di fideiussione, previsione accessoria rispetto all’autorizzazione, non poteva più essere avanzata dopo il perfezionamento silenzioso del provvedimento autorizzatorio. Restano così assorbiti il terzo e il quarto motivo, con cui l’appellante contestava la ricevibilità dei motivi aggiunti e la qualificazione della polizza come onere vietato dall’art. 54 del D.lgs. n. 259/2003, censure che avrebbero potuto implicare profili di legittimità costituzionale della normativa.
L’appello è quindi rigettato e la sentenza confermata, pur a fronte di un diverso percorso motivazionale: il TAR aveva assorbito le questioni sulla formazione del silenzio-assenso, sulle quali si fonda invece la pronuncia d’appello. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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