Detrazione IVA e spese di rappresentanza: onere della prova e inerenza (Cass. civ. Sez. V n. 17522 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Tale prova richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza e in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si collocava in una evasione fiscale. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente la prova contraria di avere agito in assenza di consapevolezza e di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti. In tema di imposte sui redditi, l’onere di provare l’inerenza dei costi e la loro concreta destinazione alla produzione grava sul contribuente, né rileva la presunzione del decreto ministeriale che ammette la deducibilità dei viaggi turistici quando difetti il riscontro di attività promozionali effettivamente svolte.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente commercio all’ingrosso di computer e software un processo verbale di constatazione relativo al quadriennio 2012/2015. Per l’anno 2014 emergevano spese di rappresentanza ritenute indeducibili ai fini IRES e IRAP e un’indebita detrazione IVA, in quanto afferente a operazioni soggettivamente inesistenti. Seguiva avviso di accertamento con recupero a tassazione di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Reggio Emilia, che accoglieva il ricorso dichiarando cessata la materia del contendere su un rilievo oggetto di autotutela. La CTR dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la decisione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla contribuente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per avere la CTR disatteso i principi di legittimità sul riparto dell’onere probatorio in tema di detrazione IVA. La Corte ha ritenuto la doglianza fondata, rilevando che la sentenza d’appello si pone in contrasto con l’orientamento nomofilattico consolidato.

Il giudice di merito aveva affermato che tra le condotte ordinariamente diligenti richieste all’imprenditore non rientra l’attività di indagine sulla pendenza o definizione di cause tributarie a carico dei propri interlocutori commerciali. Secondo la Corte, tale affermazione trascura la regola per cui l’Amministrazione può offrire la prova della consapevolezza del cessionario anche mediante indizi idonei a integrare una presunzione semplice, richiamando l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e i principi della giurisprudenza eurounitaria (Corte Giust. Bonik, C-285/11; Kittel, C-439/04; Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11).

La Corte ha ribadito che la prova a carico dell’Amministrazione si incentra su due circostanze costitutive: l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni e la consapevolezza, anche potenziale, del cessionario. Non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. La neutralità dell’IVA impone di escludere ogni predeterminata e astratta inversione dell’onere della prova, richiedendo un esame complessivo dell’operazione caso per caso.

Una volta raggiunta la prova dell’Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, ossia di avere agito senza consapevolezza di partecipare a un’evasione e di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non assumono rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita, poiché fatture e mezzi di pagamento vengono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 21105 del 2017).

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, TUIR e del decreto ministeriale del 2008 in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza. La Corte lo ha parimenti accolto: le spese riguardavano l’organizzazione di un viaggio turistico con la partecipazione di familiari dei rappresentanti e di clienti, senza riscontro di attività promozionali. Esclusa l’operatività della presunzione ministeriale, l’onere di provare l’inerenza e la concreta destinazione del costo alla produzione grava sul contribuente. Il ricorso è stato quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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