Operazioni soggettivamente inesistenti e prova presuntiva della consapevolezza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 17539 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza richiede indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto circa la sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza di partecipare all’evasione e con la massima diligenza esigibile. Il giudice di merito che obliteri gli elementi indiziari ritualmente dedotti viola il quadro nomofilattico di riferimento. Sul piano processuale, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per motivazione apparente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento, relativi a due anni d’imposta, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l’emissione di fatture di vendita in ambito UE prive di dimostrazione dell’effettiva esportazione delle autovetture. La società impugnava gli atti dinanzi alla CTP di Padova, che accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi.
L’Ufficio proponeva appello alla CTR del Veneto, che rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando rispettivamente la motivazione apparente della sentenza e il malgoverno delle regole sull’onere probatorio. Resisteva la contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio deduceva la violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una pronuncia con motivazione apparente, non prendendo in considerazione l’impianto istruttorio della Guardia di Finanza.
Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nella mancanza della motivazione, nella motivazione apparente, nella manifesta ed irriducibile contraddittorietà e nella motivazione perplessa od incomprensibile.
Nella specie la soglia del minimo costituzionale non è infranta, poiché la decisione impugnata espone le ragioni di fatto e di diritto in modo sufficiente a evidenziare il percorso argomentativo seguito, funzionale alla sua comprensione e verifica in sede di impugnazione.
Il secondo motivo è invece fondato. Il giudice d’appello ha obliterato gli elementi di matrice presuntiva indicati dall’Agenzia e riportati nel ricorso, ponendosi in contrasto con il quadro nomofilattico in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. L’Amministrazione può assolvere al proprio onere probatorio anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici, fornendo attendibili indizi idonei a integrare una presunzione semplice, come previsto per l’IVA dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.
La Corte ribadisce che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare all’evasione e di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita. Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo, il rigetto del primo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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