Riesame prove su soglia fallibilità inammissibile in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 19601 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, i motivi di ricorso per cassazione che sollecitano il riesame degli elementi di prova in base ai quali il giudice di merito ha ritenuto integrata la soglia di fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, lett. c), l. fall. e, di conseguenza, quella dell’art. 15, nono comma, l. fall., si risolvono in una rivalutazione del materiale istruttorio e sono inammissibili in sede di legittimità. Il debitore è privo di legittimazione a proporre opposizione allo stato passivo. È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che abbia ritenuto inapplicabile ratione temporis la disciplina emergenziale. La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale è stato dichiarato fallito dal Tribunale su istanza di un creditore, un lavoratore dipendente. Il debitore ha proposto reclamo, deducendo il mancato superamento delle soglie soggettive, l’insussistenza della soglia dell’art. 15, nono comma, l. fall., l’insussistenza dello stato di insolvenza — anche in ragione di crediti IVA da opporre in compensazione con i debiti erariali — l’improcedibilità del ricorso del creditore ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020 e l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 91 d.l. n. 18/2020.
La Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo. Ha escluso l’operatività della disciplina emergenziale, essendo il ricorso del creditore depositato il 28 giugno 2022. Ha poi ritenuto integrata la soglia dimensionale in ragione dell’indebitamento verso l’Erario e, valorizzando le risultanze dello stato passivo, ha ravvisato ulteriori debiti idonei a integrare il requisito soggettivo. Lo stato di insolvenza è stato desunto dall’inadempimento di un debito verso un lavoratore dipendente, accertato da decreto ingiuntivo non opposto, e dal mancato pagamento dei debiti erariali. Il reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; gli intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte rileva anzitutto il difetto di legittimazione del debitore a proporre opposizione allo stato passivo, richiamando Cass. n. 29156/2024 e Cass. n. 7407/2013. Nel merito, i motivi appaiono volti a sollecitare il riesame degli elementi di prova in base ai quali il giudice del reclamo ha ritenuto integrata la soglia di fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, lett. c), l. fall. e, di conseguenza, quella dell’art. 15, nono comma, l. fall. Anche il terzo motivo, incentrato sullo stato di insolvenza e sulla dedotta titolarità di licenze per il commercio su area pubblica, si risolve in una revisione degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito.
Il quarto motivo, relativo all’improcedibilità delle istanze di fallimento ex art. 10, comma 1, d.l. n. 23/2020, è dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di merito ha ritenuto inapplicabile ratione temporis la disciplina emergenziale, richiamando la formulazione della disposizione, che sanziona l’improcedibilità dei ricorsi depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, e rilevando che il ricorso per la dichiarazione di fallimento era stato depositato il 28 giugno 2022, dunque fuori dal periodo considerato.
Il quinto motivo, che censura il mancato esercizio del potere di disporre consulenza tecnica d’ufficio contabile sullo stato di insolvenza, è inammissibile: la CTU è strumento rimesso alla valutazione del giudice del merito e, in particolare, all’esercizio del suo potere discrezionale, secondo Cass. n. 15219/2007, Cass. n. 326/2020 e Cass. n. 33924/2024.
Il sesto motivo, concernente la mancata applicazione della rottamazione quater di cui alla legge n. 197/2022, è parimenti inammissibile, trattandosi di censura priva di specifica attinenza alla ratio decidendi e risolventesi in un “non motivo”, come affermato in Cass. n. 9550/2024 e Cass. n. 1341/2024.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di difese scritte degli intimati. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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