Effetto devolutivo pieno del reclamo ex art. 18 l.f. e poteri del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. 1 n. 10712 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall’art. 18 l.f. nel testo ratione temporis vigente, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, che si estende anche alla decisione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, trattandosi di parti inscindibili di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi. Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia resa su tale reclamo, il carattere “chiuso” del procedimento ex art. 394 c.p.c. si declina in modo peculiare: il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti l’ammissibilità del concordato, potendo valutare anche fatti e documenti nuovi, purché nel rispetto del principio di diritto enunciato e delle preclusioni già maturate. Il presupposto di cui all’art. 160, ultimo comma, l.f. costituisce un ulteriore requisito di validità della proposta, sindacabile dal giudice già in sede di ammissione alla procedura, unitamente alla verifica della manifesta inattitudine del piano, con valutazione demandata ai creditori solo per gli aspetti di fattibilità economica non sindacabili prima facie.
Il Fatto
Una società presentava domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio, prevedendo il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% mediante l’apporto di finanza esterna proveniente dalla società controllante. Il commissario giudiziale esprimeva parere negativo sulla fattibilità del piano, ritenendo insufficienti i costi previsti per lo smaltimento di ingenti quantità di rifiuti.
Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda e, contestualmente, il fallimento della società. La Corte d’appello rigettava il reclamo ex art. 18 l.f., ma la Cassazione, con ordinanza n. 1393/2024, cassava tale pronuncia ritenendo che il giudice di merito si fosse indebitamente sovrapposto alla valutazione dei creditori in ordine alla fattibilità economica del piano. In sede di riassunzione, la Corte d’appello rigettava nuovamente il reclamo, valorizzando l’omessa informazione ai creditori della pendenza di un procedimento penale e l’insussistenza prima facie della fattibilità economica del piano.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha esaminato congiuntamente i tre motivi proposti, incentrati rispettivamente sulla violazione del contraddittorio, sui limiti del giudizio di rinvio e sulla valutazione della fattibilità economica del piano concordatario.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata concessione di un termine per la replica scritta, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che il rito camerale del reclamo ex art. 18 l.f. si articola in un’unica udienza a trattazione orale, senza che sia prevista la facoltà di depositare memorie, né l’applicazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. La parte, costituitasi tempestivamente, aveva avuto modo di difendersi oralmente all’udienza di discussione.
Sul secondo motivo, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio, pur essendo prosecuzione del giudizio originario, conserva le caratteristiche proprie del rito camerale. Ne consegue che il giudice del rinvio, nel rispetto del principio di diritto enunciato, può valutare ex novo fatti già acquisiti e anche fatti nuovi, la cui acquisizione sia consentita dalle direttive impartite dalla Cassazione, sempre nel rispetto delle preclusioni maturate. L’effetto devolutivo pieno del reclamo ex art. 18 l.f., che non conosce i limiti di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c., comporta che possano essere allegati fatti nuovi e che il giudice possa riesaminare d’ufficio i presupposti di ammissibilità del concordato, identici in ogni fase della procedura. Ha quindi ritenuto infondata la tesi della ricorrente circa la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, che avrebbe impedito alla Corte territoriale di esaminare questioni non dedotte nei precedenti gradi.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che il requisito del soddisfacimento minimo del 20% dei creditori chirografari ex art. 160, ultimo comma, l.f. è un requisito di validità della proposta, sindacabile dal giudice in sede di ammissione, così come la manifesta inattitudine del piano, valutabile prima facie. La Corte d’appello, conformandosi al principio enunciato, aveva correttamente accertato la violazione degli obblighi informativi verso i creditori, omettendo di segnalare la pendenza del procedimento penale e i connessi rischi di sanzioni e sequestri, nonché l’insussistenza prima facie della fattibilità economica del piano, alla luce di elementi oggettivi quali l’insufficienza dell’attivo e l’indisponibilità dei cespiti destinati alla finanza esterna.
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Nota della Redazione
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