Società di fatto e litisconsorzio necessario di tutti i soci nel processo (Cass. civ. Sez. V n. 19677 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Il litisconsorzio sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci determina nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. I gradi di merito celebratisi in violazione del litisconsorzio necessario sono radicalmente nulli e il contraddittorio non è ricomponibile in sede di legittimità, salvo le condizioni ammesse dalla giurisprudenza.

Il Fatto

Il contribuente era destinatario di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con contestazione di maggior reddito quale socio al 20% di una società di fatto. L’amministrazione contestava la costituzione di una società estera, con sede in Romania, per la commercializzazione di telefoni in violazione dell’Iva comunitaria, mediante operazioni fittiziamente avvenute “estero – Italia” tramite una società interposta, in luogo della reale operazione “Italia – Italia” riferibile alla dissimulata società di fatto.

Il contribuente adiva il giudice di prossimità contestando l’esistenza della frode, con esito di inammissibilità per mancata allegazione dell’atto impositivo. La decisione veniva riformata in appello, ove le sue ragioni trovavano apprezzamento. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro mezzi, cui la parte contribuente replicava con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101, 102 e 107 cod. proc. civ. e degli artt. 10 e 14 d.lgs. n. 546/1992: si lamenta la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci quando si controverta dell’esistenza di una società di fatto.

Il Collegio rileva che il ricorso pendente avanti la Corte, recante il n. 7097/2017 e inerente all’esistenza del litisconsorzio tra società e soci, è stato definito con ordinanza n. 31974/2021, che ha cassato con rinvio al primo giudice la sentenza relativa all’accertamento per maggior reddito del contribuente, proprio per violazione del contraddittorio tra società di fatto e soci.

Su questa base la Corte riafferma il principio di diritto già espresso: la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti, per la natura del rapporto e la situazione strutturalmente comune a più soggetti (Cass. n. 23261/2018 e n. 14387/2014). Ne consegue che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, in caso di mancata integrazione del contraddittorio verso tutti i soci, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).

I gradi di merito sono stati celebrati in violazione di tale litisconsorzio e sono perciò radicalmente nulli. Il contraddittorio non può essere ricomposto in questa sede, come pure ammesso a determinate condizioni, qui non sussistenti (Cass. S.U. n. 14815/2008, con affinamento in Cass. Sez. V n. 3789/2018).

La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiara la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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