Correzione d’ufficio dell’errore materiale e distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 16065 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario nel ricorso per cassazione integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 288 cod. proc. civ. Il vizio può essere rilevato e corretto anche d’ufficio, senza che occorra un nuovo giudizio di merito, atteso che la distrazione non modifica il contenuto sostanziale della pronuncia ma incide esclusivamente sul soggetto legittimato alla riscossione delle spese liquidate. Allo stesso regime soggiace l’erronea indicazione al singolare della parte controricorrente, quando dal provvedimento risulti la costituzione di una pluralità di controparti.

Il Fatto

Con ordinanza depositata nel 2025 la Corte di cassazione aveva accolto il quarto motivo di ricorso proposto da una società contribuente nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con condanna della controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Il difensore della società, che nel ricorso aveva formalmente chiesto la distrazione delle spese in proprio favore quale procuratore antistatario, rilevava che il dispositivo non conteneva alcuna statuizione al riguardo e proponeva pertanto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminata l’istanza, ne rileva la fondatezza. Dal testo del ricorso, infatti, risulta espressamente la richiesta del difensore di ottenere la distrazione delle spese in proprio favore, sicché la mancata riproduzione di tale statuizione nel dispositivo dell’ordinanza costituisce un errore materiale emendabile.

Il collegio precisa che la correzione può essere disposta anche d’ufficio e che, nella specie, ricorrono entrambi i presupposti per l’operatività del rimedio: la divergenza tra la volontà espressa in ricorso e il contenuto del provvedimento, nonché l’impossibilità di desumere dal dispositivo la regola concretamente applicabile al rapporto processuale quanto al soggetto destinatario del pagamento.

La Corte rileva altresì un secondo errore materiale, consistente nell’indicazione della controricorrente al singolare, nonostante la costituzione di entrambe le agenzie fiscali. Tale imprecisione, non potendosi ricondurre a una scelta consapevole del giudice, viene corretta con la sostituzione del termine con quello al plurale.

Il provvedimento dispone quindi la riscrittura del dispositivo nei termini indicati, con inserimento della clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario e con la corretta indicazione delle parti controricorrenti, demandando alla cancelleria gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 288, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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