Esenzione da imposta di registro per le cause di valore minimo (Cass. civ. Sez. V n. 20759 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 46 della legge n. 374/1991 sottrae al tributo tutti i provvedimenti adottati nelle cause di valore non superiore a euro 1.033,00. L’esenzione non è circoscritta agli atti del giudice di pace, poiché l’unica condizione richiesta dalla norma è di carattere oggettivo e riguarda il valore della causa. La ratio della disposizione è quella di alleggerire il costo del servizio di giustizia per le controversie di minimo valore. Ne consegue che l’imposta non è dovuta in relazione al provvedimento emesso in un procedimento esecutivo mobiliare di valore inferiore alla soglia, indipendentemente dal grado del giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione adottata in una esecuzione mobiliare del Tribunale di Roma. Il contribuente riteneva il tributo non dovuto, poiché la procedura era stata attivata per il recupero di somme inferiori a euro 1.033,00, in forza di sentenza di condanna del giudice di pace emessa all’esito di un procedimento di valore inferiore alla medesima soglia.
La commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. La commissione tributaria regionale confermava il diniego, sul rilievo che il provvedimento tassato non era stato emesso in un giudizio davanti al giudice di pace, ma in un procedimento esecutivo autonomo davanti al giudice dell’esecuzione. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 46 della legge n. 374/1991, che assoggetta al solo pagamento del contributo unificato le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00, insieme agli atti e ai provvedimenti ad esse relativi. Il dato normativo non contiene alcun riferimento all’organo giudiziario: l’unica condizione oggettiva richiesta è il valore contenuto della causa.
Il collegamento della norma al corpo legislativo istitutivo del giudice di pace non è decisivo. La ratio della disciplina consiste nell’esonerare dal carico fiscale le controversie di minimo valore e nel ridurre il costo del servizio di giustizia per l’utente. Rispetto a questa finalità risulta coerente una esenzione generalizzata, che opera in deroga all’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.
La Corte richiama i propri precedenti (Cass., Sez. VI, n. 21050 del 2020; Cass., Sez. V, n. 31278 del 2018; Cass. n. 4725 del 2021), dai quali emerge che l’esenzione prescinde dal grado del giudizio, dall’ufficio adito e dal tipo di processo, sia esso di cognizione, esecutivo o cautelare. L’imposta di registro è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi è indifferente l’organo che ha emanato il provvedimento.
Il primo motivo è dunque fondato. L’accoglimento travolge la seconda censura, relativa al governo delle spese e alla condanna in favore della parte pubblica assistita da propri dipendenti. La Corte osserva che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 consente all’ufficio di stare in giudizio direttamente, e che la giurisprudenza riconosce il diritto della parte pubblica vittoriosa alla rifusione dei compensi per l’attività difensiva dei propri funzionari, con la riduzione del venti per cento.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di mala fede o colpa grave. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la Corte accoglie l’originario ricorso del contribuente, compensando le spese di merito.
Nota della Redazione
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