Rito abbreviato contabile definisce il giudizio ed è insensibile alla novella (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 157 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile costituisce una modalità alternativa di definizione della lite, non riconducibile alla cessazione della materia del contendere né all’estinzione del giudizio, in quanto accerta tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa — rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno erariale — mentre l’istanza è circoscritta al pagamento di una quota parte dell’iniziale pretesa, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta del convenuto. L’applicazione dell’istituto è insensibile alle modifiche introdotte dall’art. 1 della L. n. 1/2026 all’art. 1 della L. n. 20/1994, compreso il nuovo comma 1-octies sull’esercizio obbligatorio del potere di riduzione dell’addebito nel doppio limite ivi indicato. Il provvedimento che definisce il giudizio implica un’affermazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore dello Stato, senza che sussistano i presupposti per la compensazione ex art. 31, co. 3, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio il dirigente responsabile del settore gestione del patrimonio immobiliare e il sindaco di un Comune, per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 147.700,00, con ripartizione interna equivalente, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’Ente locale. Il danno erariale azionato era riferito alla somma pagata dal Comune a titolo di risarcimento in favore dei proprietari di un immobile locato all’Ente e preso in consegna con ritardo, a seguito di una transazione conclusa dopo oltre due anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione.
La Procura contestava ai convenuti una grave e colposa inerzia nella definizione del rapporto di locazione, che aveva costretto l’Amministrazione a un esborso privo di utilità per l’Ente. Uno dei convenuti, costituitosi in giudizio, formulava istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., acquisito il concorde parere del Pubblico Ministero, offrendosi di pagare la somma di euro 22.155,00, pari al 30% della quota di danno contestata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, osserva che l’art. 1 della L. n. 1/2026, nell’introdurre modifiche all’art. 1 della L. n. 20/1994 in materia di responsabilità amministrativa, non è intervenuto sul rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. Ne consegue che l’applicazione dell’istituto, con le modalità e le percentuali di danno ivi previste, è insensibile alle recenti modifiche legislative, inclusa quella relativa al nuovo comma 1-octies dell’art. 1 della L. n. 20/1994 sul c.d. esercizio obbligatorio del potere di riduzione dell’addebito (cfr. C. conti, Sez. I App., decr. 1/2026).
Il Collegio, accertato il rituale e tempestivo versamento della somma determinata con decreto n. 5/2026 del 26.02.2026 — nella misura di euro 22.155,00, pari al 30% del danno contestato — procede alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, co. 8, c.g.c. La definizione alternativa segue il pagamento integrale della somma determinata dal Collegio stesso.
La Corte qualifica la definizione alternativa del giudizio: essa non è una cessazione della materia del contendere né una fattispecie di estinzione, bensì una modalità alternativa di definizione della lite. Nel rito abbreviato risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, mentre l’istanza attiene al solo pagamento della quota parte della pretesa, rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta del convenuto, resa previo parere del Pubblico Ministero (cfr. C. conti, Sez. III App., sent. n. 104/2018 e Sez. giur. Reg. siciliana, sent. n. 315/2019).
Il Collegio, infine, esclude la compensazione delle spese ex art. 31, co. 3, c.g.c., affermando che il provvedimento definitorio implica un’accertata soccombenza del convenuto: le spese di giustizia seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore dello Stato. La Corte dichiara definito il giudizio e condanna il convenuto al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in euro 245,62.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.