Classamento catastale impianti servizio idrico: categoria D e motivazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 21300 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, l’obbligo di motivazione dell’avviso di riclassamento, nell’ambito della procedura DOCFA disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in legge n. 75/1993, e dal d.m. n. 701/1994, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, ove gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Solo in caso contrario sussiste l’obbligo di una motivazione più articolata. Inoltre, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti non rientrano tra le unità censibili nella categoria E, propria dei fabbricati incommerciabili ed estranei a ogni logica produttiva, ma nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali.

Il Fatto

La società contribuente, gestrice del servizio idrico integrato e proprietaria di una unità immobiliare destinata a ospitare comandi e impianti per la regolamentazione del deflusso delle acque, presentava, ai sensi del d.m. n. 701/1994, procedura DOCFA chiedendo l’attribuzione catastale E/9. L’Agenzia del Territorio rettificava il classamento in D/8.

La contribuente impugnava l’accertamento davanti alla CTP di Salerno, che accoglieva il ricorso ritenendo l’avviso non motivato. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla CTR Campania, che confermava l’illegittimità dell’avviso e negava la riconducibilità dell’immobile alla categoria D. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie entrambi i motivi. Sul primo, relativo alla motivazione dell’avviso, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nella procedura a struttura fortemente partecipativa come la DOCFA, l’obbligo motivazionale può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (richiamate, tra le altre, Cass. n. 17971 del 2018, Cass. n. 3394 del 2014, Cass. n. 12497 del 2016, Cass. n. 30166 del 2019).

La CTR non si è attenuta a tali principi: l’avviso riguardava una rideterminazione di classamento a seguito di procedura DOCFA, con valutazione tecnica degli stessi elementi di fatto forniti dalla contribuente, la quale non aveva addotto elementi differenti da quelli considerati dall’Ufficio. La rettifica era stata decisa sulla base dello stato originario della consistenza e della vocazione del compendio, secondo le risultanze della documentazione prodotta dalla stessa contribuente, il che rendeva superflua una motivazione più analitica.

Il Collegio osserva inoltre che l’atto conteneva una stima sintetica del bene, con specifica indicazione delle componenti valorizzate secondo il metodo incentrato sul costo di costruzione, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 1142/1949. Del tutto erroneo appare quindi il riferimento al metodo comparativo valorizzato dal primo giudice, poiché la stima diretta esprime un giudizio tecnico sul valore economico dei beni classati.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la questione del classamento dei depuratori idrici è già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito il principio secondo cui, avendo l’attività di gestione del servizio idrico natura economica, i relativi impianti di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano nella categoria E — propria dei fabbricati incommerciabili ed estranei a ogni logica commerciale e produttiva — ma nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali (Cass. ord. n. 2247/2021).

La qualificazione nella categoria E è esclusa dall’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, che instaura una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. Diventa quindi dirimente accertare se la gestione dell’impianto presenti i caratteri della economicità, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi, essendo irrilevante la destinazione dell’impianto a un’attività di pubblico interesse. La CTR ha pertanto fatto malgoverno dei principi, affermando la correttezza dell’inserimento nell’E/9 anziché nella categoria D/8. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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