Compensazione delle spese tributarie illegittima per tardiva costituzione dell’ente (Cass. civ. Sez. V n. 21717 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa e che la motivazione non sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. La tardiva costituzione dell’ente impositore non integra tali ragioni e non giustifica la compensazione in pregiudizio della parte vittoriosa.

Il Fatto

La controversia riguarda l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento TARI 2018 emessa a favore di un Comune. Il ricorso proposto dal contribuente davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è stato dichiarato inammissibile.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in accoglimento dell’appello dell’ente impositore, ha confermato la decisione di primo grado compensando le spese di lite. Il contribuente ha così proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo l’errata compensazione delle spese in conseguenza della tardiva costituzione del Comune.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il potere di compensare le spese presenta natura discrezionale. Il controllo in sede di legittimità resta perciò circoscritto a verificare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, richiamando sul punto Cass. n. 10685 del 2019 e Cass. n. 24502/2017.

Resta però censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito sorregge la compensazione. È suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, come affermato da Cass. n. 17816/2019.

Nel caso concreto, essendo il giudizio di secondo grado instaurato in data 11.9.2023, trova applicazione ratione temporis l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, che rinvia all’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 132/2014 e integrato dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. Secondo tale disciplina la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

La Corte richiama il principio per cui la compensazione può disporsi soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure in ipotesi di sopravvenienze di assoluta incertezza di pari o maggiore gravità ed eccezionalità (Cass. n. 3977/2020, Cass. n. 4696/2019).

La giustificazione offerta dal giudice di appello — secondo cui solo la tardività della costituzione avrebbe impedito l’utilizzazione di documenti di pertinenza del concessionario — non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste. Poiché il contribuente era risultato totalmente vittorioso nel merito, la compensazione non era giustificabile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito liquidando le spese dei gradi di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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