Imposta unica scommesse, ricevitoria soggetta passiva anche per sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 22905 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria che raccoglie scommesse per conto di bookmaker privi di concessione, perché svolge un’attività gestoria che integra il presupposto impositivo. La solidarietà tra bookmaker e ricevitore è paritetica e non dipendente, con conseguente possibilità di traslazione negoziale del carico tributario. Per le annualità successive all’entrata in vigore della legge n. 220/2010 non è configurabile alcuna esimente da incertezza normativa, né alcun legittimo affidamento tutelabile, con la conseguenza che le sanzioni sono dovute. La disciplina non contrasta con l’art. 56 del TFUE e con il principio di capacità contributiva.

Il Fatto

Un operatore che gestisce una ricevitoria ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a maggiori importi a titolo di imposta unica sulle scommesse per l’annualità 2011. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha accolto parzialmente l’appello, escludendo la debenza delle sanzioni ma confermando l’imposta.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e all’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro già delineato da Cass. n. 8757 del 2021, seguita da numerose pronunce conformi, e richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018. Quest’ultima ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impositive solo nella parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie per le annualità precedenti al 2011, poiché per tali periodi resta preclusa la traslazione del carico tributario sul bookmaker.

Per i rapporti successivi, e per quelli sorti prima ma protrattisi oltre l’entrata in vigore della novella, la possibilità in sé della negoziazione della traslazione è sufficiente a escludere il vulnus costituzionale, irrilevante essendo l’esito concreto della negoziazione. Il titolare della ricevitoria, pur non partecipando al rischio del contratto di scommessa, assicura locali idonei, riceve la proposta, cura la trasmissione all’allibratore, l’incasso e il pagamento delle vincite secondo le istruzioni ricevute.

La Corte esclude frizioni con il diritto unionale. Le imposte sui giochi non sono armonizzate e rileva l’art. 56 del TFUE. La Corte di giustizia, causa C-788/18, ha escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri, perché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. La diversità di situazione del CTD che opera per un bookmaker estero è in re ipsa.

Quanto all’affidamento, nessuna incertezza è configurabile dopo la legge n. 220/2010, che ha definitivamente chiarito l’assoggettamento all’imposta sia del bookmaker sia della ricevitoria. L’annualità 2011 è successiva all’intervento legislativo, sicché non ricorrono le condizioni di alcuna esimente, nemmeno sul piano sanzionatorio. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo del contribuente è rigettato anche in punto di sanzioni. Le spese di tutti i gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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