Inammissibile il ricorso che non trascrive l’atto d’appello contestato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23376 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, il ricorso per cassazione che denunci un errore del giudice di merito su un fatto asseritamente contestato senza trascrivere l’atto difensivo nel quale la contestazione sarebbe stata proposta. La sommaria illustrazione del contenuto dell’atto, non conferente con la ratio decidendi, non integra il requisito di specificità. È parimenti inammissibile il motivo che deduca l’omessa valutazione dell’occasionalità dell’attività svolta, trattandosi non di un fatto storico, ma della qualificazione giuridica di una fattispecie concreta, per di più preclusa dall’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una professionista proponeva opposizione ad un avviso di addebito per contributi previdenziali e relative sanzioni, pretesi per l’attività libero-professionale svolta in un determinato anno a seguito di iscrizione d’ufficio nella Gestione separata dell’I.N.P.S. Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, riconoscendo dovute le sanzioni nella minor misura prevista dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
La Corte d’appello rigettava il gravame. La ricorrente impugnava quindi la sentenza di secondo grado con un unico motivo, articolato come violazione di legge e come omesso esame di fatto decisivo, dolendosi del fatto che il giudice territoriale avesse ritenuto non contestato il requisito dell’abitualità dell’attività e avesse trascurato l’eccepita occasionalità della prestazione. L’I.N.P.S. resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo, che censura la sentenza d’appello sotto il profilo della violazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Il punto di partenza è la motivazione del giudice territoriale, secondo cui «nel caso di specie non vi è alcuna contestazione sulla abitualità dell’attività svolta dall’appellante».
La Corte rileva anzitutto un difetto di autosufficienza. La parte ricorrente non ha trascritto l’atto d’appello nella parte in cui assumeva di aver contestato l’abitualità dell’attività. La sommaria illustrazione del suo contenuto non è conferente con la ratio decidendi, perché si limita ad affermare che la Corte territoriale non avesse valutato la situazione di lavoratore autonomo occasionale: deduzione che non implica necessariamente la contestazione dell’abitualità.
Sotto questo profilo il motivo è dunque inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Il giudice di legittimità non può supplire alla carenza espositiva del ricorso, ricostruendo dal fascicolo il contenuto di un atto processuale che la parte avrebbe dovuto integralmente riportare.
Nella parte restante il motivo è parimenti inammissibile per una duplice ragione. Da un lato, l’omessa valutazione dell’occasionalità dell’attività svolta non integra l’omessa valutazione di un fatto storico, ma investe la qualificazione giuridica di una fattispecie concreta. Dall’altro, la censura trova un ostacolo insormontabile nell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che preclude il ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Ne segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Il Collegio dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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