Polizia locale assunta a termine per fondi regionali: causale provata dal contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23713 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico a tempo determinato la causale di carattere eccezionale e temporaneo richiesta dall’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 può essere integrata dalla normativa regionale che autorizza e finanzia l’assunzione per specifiche finalità. La legittimità dell’impiego a termine va valutata in concreto, accertando se le mansioni svolte rientrino nei compiti istituzionali previsti dalla legge regionale, dal contratto e dall’avviso di selezione. La scadenza del rapporto ancorata all’esaurirsi dei finanziamenti regionali non integra una condizione potestativa, ma una determinazione per relationem oggettivamente verificabile, quando le risorse sono definite nel loro ammontare e destinate da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro. La violazione di disposizioni imperative sull’assunzione non determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato ma solo il diritto al risarcimento del danno.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato servizio presso un Comune in qualità di agente di polizia locale, in forza di un contratto a termine stipulato per il periodo ottobre 2019 – luglio 2021, comprensivo di una proroga, nell’ambito di un programma regionale volto a potenziare il presidio di polizia locale in concomitanza con i lavori della terza corsia autostradale. Il lavoratore era stato adibito a mansioni di polizia ambientale e non alla cura della sicurezza stradale.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda di nullità del termine; la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 7 aprile 2023, aveva confermato la decisione, ritenendo legittimo l’impiego a termine e la proroga. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, investivano la ritenuta sussistenza della causale giustificativa e la distribuzione dell’onere probatorio. La Corte ha richiamato il quadro normativo: l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che consente alle amministrazioni di stipulare contratti a termine solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, e l’art. 6 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 25/2018, che promuove misure di supporto agli enti locali interessati dai lavori della terza corsia e trasferisce al Comune capofila risorse finanziarie per l’assunzione di personale a tempo determinato funzionale al potenziamento del presidio di polizia locale.

Secondo la Corte, il fondamento causale dell’assunzione va rinvenuto nelle esigenze temporanee ed eccezionali indicate dalla legge regionale. Assume rilievo anche il contratto stipulato tra le parti: le prestazioni da eseguire e il carattere eccezionale delle stesse devono risultare dalla causale contrattuale e, in caso di contestazioni sulle mansioni in concreto svolte, il giudice è tenuto ad accertarle, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente alle attività previste.

La Corte ha poi esaminato l’avviso di selezione, che indicava il profilo professionale con lo svolgimento delle funzioni di polizia locale anche in materia ambientale, e la normativa regionale richiamata (art. 8 della legge regionale n. 9/2009 e art. 12 della legge regionale n. 5/2021), che annoverano tra i compiti della polizia locale le funzioni di controllo in materia di tutela dell’ambiente. Il contratto richiamava la declaratoria della categoria PLA, comprensiva di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell’ente.

Ne è derivata la conferma del rigetto dell’impugnazione, con parziale correzione della motivazione: nella fattispecie i compiti di polizia ambientale rientrano nei compiti istituzionali della polizia locale, come si evince dalla normativa regionale, dalla contrattazione, dall’avviso di selezione e dal contratto, per il cui potenziamento il legislatore aveva previsto la stipula dei contratti a termine.

Infondato anche il terzo motivo, relativo alla proroga. La Corte ha osservato che il contratto prevedeva la durata originaria dal 15 ottobre 2019 al 15 settembre 2020 e trovava fondamento nella legge regionale n. 25/2018, che all’art. 6 aveva disciplinato la copertura finanziaria mediante trasferimento di risorse al Comune capofila, con spesa di 600.000 euro per l’anno 2019. La cessazione del rapporto per l’esaurirsi dei fondi regionali era ampiamente prevedibile e non emergevano elementi per ritenere che l’ente potesse rifinanziare il contratto con fondi propri.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, escludendo la condanna per lite temeraria attesa la genericità dell’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *