Compensi a spese dello Stato e scaglione per cause di valore indeterminabile (Cass. civ. Sez. II n. 25540 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi al difensore che ha patrocinato a spese dello Stato, il comma 6 dell’art. 5 d.m. n. 55/2014 individua nei 26.000 euro il valore da cui partire per determinare lo scaglione applicabile alle cause di valore indeterminabile. L’inciso «di regola» non configura un valore base inderogabile: consente al giudice di scendere allo scaglione inferiore quando particolarità della singola lite lo giustifichino in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia, con obbligo di darne conto in motivazione. L’apprezzamento così compiuto è valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso del Ministero avverso la decisione conforme al suddetto principio è manifestamente infondato.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’appello di Roma che, accogliendo l’opposizione di un avvocato avverso il provvedimento di liquidazione dei suoi onorari per un patrocinio reso a spese dello Stato, aveva aumentato l’importo riconosciuto, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a 26.000 euro, ritenuto «di regola» applicabile alle cause di valore indeterminabile.

Con l’unico motivo il Ministero ha sostenuto che, accertato il carattere indeterminabile del valore, la Corte d’appello non fosse tenuta a liquidare i compensi assumendo lo scaglione intermedio, dovendo invece verificare l’utilizzabilità dei parametri dello scaglione inferiore, attesa la bassa complessità della causa. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., per essersi la Corte già espressa in senso conforme; il Ministero ha depositato istanza di decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal tenore letterale del comma 6 dell’art. 5 d.m. n. 55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano «di regola» di valore non inferiore a 26.000 e non superiore a 260.000 euro, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Da tale formula la giurisprudenza di legittimità ricava che i 26.000 euro costituiscono il valore dal quale partire per individuare lo scaglione applicabile.

L’inciso «di regola» — osserva la Corte richiamando i propri precedenti — non fissa un valore base inderogabile che non ammetta l’applicazione dello scaglione inferiore, né una soglia passibile soltanto di correzioni migliorative per il difensore. La formula va piuttosto letta nel senso di indicare uno scaglione cui il giudice deve «in genere attenersi», salvo che particolarità della singola lite rendano giustificato il ricorso a uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia.

Ne consegue che la disposizione non impedisce al giudice di scendere sotto i limiti indicati quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri «di regola» predisposti dal legislatore, fermo il dovere di motivare adeguatamente le ragioni della decisione. Nel caso concreto, pacifico il carattere indeterminabile del valore, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, utilizzando lo scaglione da 26.000 euro ai fini del compenso base e ritenendo non ricorressero ragioni per applicare quello inferiore.

Tale giudizio integra una valutazione di merito non sindacabile in cassazione; il ricorso è pertanto manifestamente infondato. La Corte condanna il Ministero alle spese di legittimità e, in applicazione del terzo comma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. in combinato disposto con il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non ostandovi la natura pubblica del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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