Usufrutto prima casa non comporta decadenza agevolazioni (Cass. civ. Sez. V n. 25863 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi. Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul capo relativo alle spese, modificarne la statuizione compensando le spese del primo grado. Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di assoluta novità della questione o di mutamento di giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa riconosciute a un contribuente per l’acquisto di un immobile effettuato nel 2011, emettendo un avviso di liquidazione dell’imposta di registro. La revoca si fondava sulla donazione dell’usufrutto dell’immobile disposta dal contribuente in favore dei propri genitori nel 2012, quindi entro il termine quinquennale dall’acquisto.
La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, compensando le spese di entrambi i gradi di merito per la natura essenzialmente interpretativa della controversia. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza; l’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale dell’Agenzia, che censura la ritenuta insussistenza della decadenza in caso di cessione del solo usufrutto. Il motivo è infondato. Muovendo dal principio per cui anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni, purché destini effettivamente l’appartamento a propria abitazione dopo la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà (Sez. I n. 9648 del 1999), la Corte richiama la portata interpretativa dell’art. 3, comma 131, della legge n. 549/1995, che include tra gli atti agevolabili quelli traslativi della nuda proprietà, in ragione della loro pari attitudine ad integrare un progetto abitativo meritevole di tutela (Sez. I n. 3248 del 1996; Sez. V n. 2071 del 2008).
Ne deriva il principio per cui la decadenza opera solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, non anche quando il contribuente costituisca su di essi un diritto di usufrutto in favore di terzi: nel caso di specie la proprietà è rimasta in capo al contribuente.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo è fondato. Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul capo relativo alle spese, modificarne la statuizione compensando le spese del primo grado (Sez. 3 n. 17195 del 2015; Sez. 6-3 n. 23226 del 2013; Sez. 1 n. 14916 del 2020; Sez. 3 n. 16526 del 2024). Il potere officioso di nuovo regolamento sussiste in caso di riforma della sentenza, non in caso di conferma, salvo specifico motivo. La deduzione difensiva dell’Agenzia è rimasta una mera affermazione unilaterale.
È fondato anche il secondo motivo, limitato alle spese del grado di appello. Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o sopravvenienze di pari gravità ed eccezionalità. Un imprecisato contrasto di merito non integra le gravi ed eccezionali ragioni (Sez. L n. 1521 del 2016). L’interpretazione delle norme è l’in sé dell’attività giudiziale e non giustifica di per sé la compensazione.
La Corte accoglie quindi il ricorso principale, rigetta l’incidentale e cassa la sentenza, decidendo nel merito: conferma le spese del primo grado e pone a carico dell’Agenzia quelle del grado di appello.
Nota della Redazione
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