Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nell’accertamento per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. (Cass. civ. Sez. 5 n. 13753 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento tributario, l’unitarietà della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci e la conseguente imputazione per trasparenza dei redditi a ciascun socio configurano un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario. La controversia non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del ricorrente, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, sicché il giudizio promosso anche da un solo socio o dalla società deve svolgersi nei confronti di tutti i soggetti interessati, salvo che emergano questioni esclusivamente personali. Il mancato rispetto di tale regola comporta la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure per l’integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il contribuente, socio accomandante al 70% di una società in accomandita semplice, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori imposte IRPEF a seguito dell’imputazione per trasparenza del reddito accertato in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva; in sede di appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva invece il gravame dell’Agenzia. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario, soggetti da ritenersi litisconsorti necessari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione osserva che, per giurisprudenza consolidata, l’accertamento unitario delle società di persone e dei soci, basato sull’automatica imputazione dei redditi pro quota, rende la controversia inscindibilmente riferibile sia alla società che a tutti i soci. La natura delle questioni dedotte non concerne la singola posizione debitoria, ma i presupposti comuni dell’obbligazione, con la conseguente necessità che tutti i soggetti interessati partecipino al giudizio, come prescritto dall’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992.
La Corte precisa che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Nel caso di specie, dagli atti risultava che né la società né il socio accomandatario avevano partecipato ai giudizi di merito, determinando così un contraddittorio non integro.
La Corte esclude, infine, che il litisconsorzio potesse essere superato in ragione della prospettazione di questioni personali da parte del contribuente. Il ricorso originario conteneva anche eccezioni relative all’insussistenza del presupposto impositivo e all’erronea applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, profili che investono la fattispecie costitutiva dell’obbligazione nella sua interezza.
Accolto il motivo, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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