Accertamento induttivo e obbligo di riconoscere i costi presunti (Cass. civ. Sez. V n. 27003 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, ogni metodo induttivo — tanto analitico-induttivo quanto induttivo puro — deve tener conto dei costi, anche forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente. Il principio di capacità contributiva impone che il meccanismo presuntivo di determinazione del reddito non trascuri la componente dei costi, sì che il giudice di merito deve accertare se essi siano stati riconosciuti. È conforme a legge la presunzione di ricavi non contabilizzati fondata sul saldo negativo di cassa, che non integra una inammissibile presunzione di secondo grado.

Il Fatto

Una società operante nel commercio di autovetture riceveva un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativamente all’anno di imposta 2010. L’Ufficio contestava operazioni inesistenti, ricavi non contabilizzati né dichiarati, costi disconosciuti e indebita applicazione del regime IVA del margine.

Le riprese originavano da una verifica fiscale della Guardia di Finanza, conclusa con p.v.c., da cui emergeva l’acquisto, tramite “cartiere”, di autoveicoli provenienti da cedenti intracomunitari in evasione di imposta. Il ricorso della contribuente veniva rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione Tributaria Regionale. La società ricorreva allora per cassazione con sei motivi, mentre l’Agenzia delle entrate restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la censura sull’accertamento induttivo fondato sugli apporti dei soci per cassa. Il giudice d’appello aveva valorizzato la costante presenza di saldi negativi del conto cassa contanti, l’assenza di sofferenza finanziaria sul conto bancario, la mancata prova di redditi personali dei soci e l’impossibilità di ricondurre i versamenti a mere scritture di rettifica. La Corte conferma che la sussistenza di un saldo negativo di cassa fa presumere ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, secondo un orientamento già espresso.

Il Collegio respinge l’argomento della ricorrente secondo cui si tratterebbe di una presunzione di secondo grado: la presunzione discende da un accertamento di fatto compiuto dal giudice, e non da un’altra presunzione, risultando quindi conforme alla giurisprudenza di Sezione.

Quanto alla natura soggettivamente fittizia delle operazioni, il motivo è dichiarato inammissibile. La valutazione del giudice di merito sulla prova per presunzioni è censurabile solo nei limiti del minimo costituzionale, e la censura si risolve in una contestazione di merito, avallata dal doppio conforme di primo e secondo grado. La Corte richiama l’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., che ripropone la disciplina dell’abrogato art. 348-ter, escludendo che le ragioni di fatto dei due gradi siano state diverse.

Sul terzo motivo la Corte compie il passaggio decisivo. Il giudice d’appello non aveva chiarito se fosse stato riconosciuto, neppure forfettariamente, il riconoscimento dei costi di produzione del maggior reddito. Il profilo, evidenziato con l’atto di gravame, deve essere esaminato d’ufficio perché funzionale alla costituzionalità della tipologia di accertamento. Richiamando la Corte cost. n. 10 del 2023 e Cass. n. 16168/2025, la Corte afferma che l’accertamento induttivo deve sempre tenere conto dei costi presunti, per rispettare il più possibile il principio di capacità contributiva. Su questo punto dispone il rinvio.

Gli altri motivi seguono sorti diverse. La censura sull’indetraibilità dell’IVA è infondata: la motivazione non è apparente, poiché il giudice ha accertato in fatto la mancata prova dei presupposti del regime del margine. Il motivo sulle sanzioni è inammissibile, non risultando il profilo del cumulo giuridico testualmente riproposto in appello. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame del profilo relativo ai costi e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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