Contributo unificato e valore della lite nell’impugnazione dell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 27111 del 18.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo unificato, ai fini della determinazione del valore della lite si deve procedere alla somma degli importi dei tributi sottesi alle singole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato. L’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituiscono attività riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione per violazione di legge solo quale vizio di nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove l’inesatta rilevazione del petitum determini violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La motivazione per relationem è nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo quando si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, non essendo possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo. La deroga al principio di retroattività della legge più favorevole in materia sanzionatoria fiscale, fissata dall’art. 5 d.lgs. n. 87/2024, non contrasta con i principi costituzionali o col diritto unionale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma l’invito al pagamento del contributo unificato di importo pari a euro 9.520, oltre spese di notifica, riferito a un giudizio tributario avente ad oggetto un’intimazione di pagamento. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che, in caso di impugnazione dell’intimazione, il contributo vada calcolato in relazione al valore di ciascuna delle cartelle già notificate, che ne costituiscono il presupposto e alle quali si estende l’impugnazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 1927/2025, rigettava l’appello. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso. Depositata proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente si opponeva chiedendo la decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta una questione di composizione del collegio. Il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegio, ed esserne relatore, giacché la proposta non rivela funzione decisoria e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame. È esclusa pertanto ogni incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 cod. proc. civ., in linea con le Sezioni Unite n. 9611/2024 e n. 19234/2024.
Il primo motivo, relativo alla motivazione apparente per relationem, è dichiarato manifestamente infondato. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La nullità processuale si configura solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o affetta da contraddittorietà irriducibile: il semplice difetto di sufficienza resta estraneo al controllo. Il giudice d’appello deve esplicitare le ragioni della conferma, ma nel caso concreto la CGT ha dato conto delle ragioni, condividendo i principi giurisprudenziali sul computo del contributo e motivando sulla condanna ex art. 96 cod. proc. civ. in ragione dei numerosi procedimenti attivati.
Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente censura in realtà la valutazione di merito sulla natura cumulativa dell’atto impugnato, attività riservata al giudice di merito. Nel merito, la Corte richiama il principio secondo cui si sommano gli importi dei tributi sottesi alle sole cartelle tributarie richiamate, e chiarisce che non sussiste contrasto con il precedente invocato dal ricorrente. Le censure agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sono improprie, non essendo dedotto alcun impiego di prove non dedotte o legali.
Il terzo motivo, sull’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli, è infondato: l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 preclude l’applicazione alle violazioni anteriori al 1° settembre 2024, e tale deroga non contrasta con i principi costituzionali o col diritto unionale. Il quarto motivo, sulla condanna per lite temeraria, è infondato: l’accertamento dei presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ. è apprezzamento di fatto non censurabile, e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. configura sanzione pubblicistica applicabile d’ufficio. La proposizione di ricorsi nella coscienza dell’infondatezza integra abuso del processo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28448/2023. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle sanzioni ex art. 96 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati