Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specificità e autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 28456 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non individui specificamente i vizi riconducibili ai mezzi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., rimettendo al giudice di legittimità il compito di qualificare giuridicamente le contestazioni. Viola inoltre il principio di autosufficienza il ricorso che ometta di indicare in quale atto e sede processuale le doglianze siano state proposte e dove i documenti su cui si fonda siano stati prodotti, non consentendo il controllo ex actis. La censura genericamente assertiva, che dia per scontate le irregolarità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è parimenti inammissibile. L’inammissibilità può comportare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Un comune ha notificato a una società un avviso di accertamento per il pagamento dell’IMU relativa a un’annualità, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica. Seguita una cartella esattoriale, la società ha impugnato gli atti contestando la regolarità della notifica dell’atto presupposto.

La Commissione tributaria di primo grado ha respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo la notifica valida perché effettuata nello stabile in cui il destinatario risultava residente e non essendo stata provata una diversa residenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo; il comune ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile sotto molteplici profili. Anzitutto la Corte rileva che esso non reca alcuno specifico riferimento ai vizi tipici dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.: rimettere al giudice di legittimità l’individuazione delle obiezioni teoricamente avanzabili e delle disposizioni pertinenti comporterebbe un’attribuzione di compiti inammissibile.

In secondo luogo, la ricorrente non ha chiarito in che modo i vizi di notifica lamentati fossero già stati sollevati nel ricorso originario, né ha indicato i documenti posti a fondamento delle doglianze. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui grava sul ricorrente l’onere di allegare in quali termini le questioni furono dedotte in sede di merito e di indicare lo specifico atto processuale, per consentire il controllo ex actis (Cass. n. 20694/2018, n. 15430/2018, n. 23675/2013, n. 14843/2024, n. 14802/2025).

La Corte ribadisce poi il principio di autosufficienza: l’indicazione dei documenti impone di specificare anche in quale sede processuale essi risultino prodotti, poiché la loro mancata “localizzazione” basta a determinare l’inammissibilità, senza necessità di esaminare il profilo contenutistico (Cass. n. 28184/2020). Nel caso concreto tali elementi difettano integralmente.

Infine, le contestazioni sono formulate in modo generico e assertivo: la ricorrente afferma che la busta prodotta dimostrerebbe errori nella ragione sociale e nell’indirizzo, ma non spiega né indica dove tale contestazione e la relativa documentazione siano contenute negli atti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello che ha ritenuto regolare la notifica.

All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese in favore della parte controricorrente costituita, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *